Rivendica di subordinazione a fronte di contratti di appalto e consulenza: onere di impugnazione stragiudiziale e onere di allegazione giudiziale
(Tribunale di Milano, 8 febbraio 2018, n. 3603)
Causa seguita da Vittorio Provera e Francesco Cristiano
Il caso riguarda una società in accomandita semplice che, per ventisei anni (dal 1991 al 2017) e in virtù di molteplici contratti successivi, aveva effettuato attività di servizi in favore di altra impresa in regime di appalto o di consulenza.
A seguito della cessazione dell’ultimo contratto, avvenuta nel 2017, il socio accomandatario della società appaltatrice/consulente conveniva in giudizio l’impresa committente per sentire accertare e dichiarare, tra l’altro, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente alle dipendenze di quest’ultima, nonché l’illegittimità del presunto “licenziamento” che sarebbe stato operato nei suoi riguardi a fronte della mancata prosecuzione del rapporto all’ultima scadenza.
A esito della prima fase del giudizio, attivato con il rito c.d. Fornero, il Tribunale di Milano ha statuito, anzitutto, la decadenza del ricorrente dalla possibilità di muovere contestazioni, salvo che per il periodo temporale coperto dall’ultimo contratto (l’unico impugnato): il Giudice milanese ha rilevato, infatti, che l’attore avrebbe dovuto impugnare, nei termini previsti, tutti i contratti intercorsi tra la sua società e l’impresa committente, in ragione del fatto che il termine di decadenza di cui all’art. 32 comma 3 Legge 183/10 è applicabile al caso di specie ed era iniziato a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta Legge, vale a dire dal 24 novembre 2010 o, al più tardi, dal 31 dicembre 2011, qualora si considerasse estendibile anche a fattispecie diverse dal licenziamento la proroga prevista dal comma 1-bis dell’art. 32 della Legge stessa.
Per quanto concerne l’unico contratto impugnato correttamente, il Tribunale di Milano ha respinto, poi, le pretese del ricorrente sulla base del rilievo che il medesimo non aveva assolto all’onere di puntuale allegazione delle circostanze che avrebbero dovuto supportare la tesi della subordinazione, con imputazione del rapporto in capo all’impresa committente. Nel provvedimento giudiziale si rileva, in particolare, che il mancato assolvimento dell’onere di allegazione non può essere sanato da interventi d’ufficio del Giudice ai sensi dell’art. 421 c.p.c.; diversamente si verificherebbe un’inammissibile intervento suppletivo d’ufficio, in contraddizione con il monopolio della parte in tema di individuazione dell’oggetto della prova su fatti che debbono essere dalla stessa specificamente dedotti.