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La polizza di assicurazione è valida anche se la sottoscrizione è falsa

di Francesco Torniamenti

Tribunale di Varese 24 giugno 2022

In caso l’assicurato abbia tacitamente riconosciuto una polizza di assicurazione, pagando i relativi premi, il contratto è valido e vincolante anche se la sottoscrizione apposta sul contratto è apocrifa.

Affermando tale principio, il Tribunale di Varese, in accoglimento delle difese della Compagnia di assicurazione (assistita dal nostro studio), ha respinto la domanda di restituzione dei premi avanzata da un assicurato nei confronti dell’assicuratore.

Questi i fatti.

Un assicurato conveniva in giudizio la propria compagnia di assicurazione chiedendo al Giudice di dichiarare la nullità di una polizza in essere sul presupposto che la sottoscrizione apposta sul contratto non era la sua ma si trattava di una imitazione. Di conseguenza, chiedeva la restituzione di tutti i premi versati nell’arco di tre anni.

Il Giudice disponeva la consulenza tecnica grafologica che, effettivamente, accertava che la sottoscrizione presente sulla polizza non era stata apposta dall’assicurato.

Sennonché, nonostante tale circostanza, il Giudice riteneva che la polizza era da considerarsi tacitamente riconosciuta in quanto l’assicurato: i) aveva sottoscritto la proposta di polizza e non aveva contestato tale sottoscrizione; ii) aveva pagato i premi di polizza alle scadenze stabilite; iii) aveva anche ricevuto gli estratti conto della polizza senza mai eccepire alcunché.

Il Tribunale quindi, aderendo ad un principio affermato dalla Suprema Corte (per cui un contratto di assicurazione, se tacitamente accettato, è valido anche se contiene delle sottoscrizioni apocrife, Cass. 11 ottobre 2006, n. 21737) ha ritenuto che il contratto avesse avuto regolare esecuzione e fosse, quindi, valido dovendosi applicare il principio di conservazione del contratto ex art. 1424 cod. civ.,

Il Giudice ha soggiunto che il contratto di assicurazione può anche essere stipulato oralmente e che la forma scritta ad probationem prevista ex lege dall’art. 1888 cod. civ. può essere costituita da qualsiasi documento comprese le quietanze di pagamento (in fattispecie prodotte in giudizio) o la proposta contrattuale.

Sotto tale ultimo profilo, circa l’eccezione dell’attore per cui la proposta contrattuale aveva ad oggetto una tariffa diversa e più conveniente rispetto a quella oggetto della polizza principale, il Giudice ha sottolineato che l’onere della prova del fatto che proposta e contratto definitivo avessero ad oggetto un prodotto assicurativo nel concreto differente ricadeva sull’assicurato che, però, non aveva dimostrato tale assunto.


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