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Si può svolgere un’attività lavorativa alternativa durante l’assenza per malattia o infortunio?

Durante l’assenza dal lavoro per malattia o infortunio, un dipendente può svolgere un’altra attività lavorativa? Sì, a meno che quest’ultima ne possa pregiudicare o ritardare la guarigione, o a meno che dal suo operato si possa desumere la fraudolenta simulazione di una patologia in realtà inesistente. Ma attenzione: la valutazione della compatibilità tra le condizioni di salute del lavoratore e l’attività svolta deve essere effettuata in modo prognostico, cioè ex ante e in astratto, e non in concreto.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27656 del 30 ottobre 2018.

 

I fatti e l’iter giudiziario

La vicenda sul diritto del lavoro definita dalla sentenza è quella di un lavoratore che aveva subito un infortunio, e che per questo era stato assente dal lavoro per un certo periodo di tempo. Durante tale periodo, egli si era dedicato alla gestione di un esercizio commerciale di sua proprietà, svolgendo diverse incombenze, alcune delle quali anche faticose e pesanti dal punto di vista fisico. Per questo, la società datrice di lavoro gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa

Provvedimento che egli aveva provveduto a impugnare, sottolineando come l’attività da lui svolta non avesse pregiudicato la sua guarigione: in effetti, egli era rientrato regolarmente al lavoro al termine del periodo di assenza previsto per l’infortunio.

Dopo i primi due gradi di giudizio, sulla questione è stata chiamata a esprimersi la Corte di Cassazione.

 

La sentenza della Cassazione

La Suprema Corte non ha dato ragione al lavoratore, confermando al contrario la correttezza del provvedimento adottato dall’azienda, il licenziamento per giusta causa.

Fondamentale, ai fini della decisione, il fatto che il dipendente non si fosse attenuto alle indicazioni del medico, che gli aveva prescritto riposo assoluto per 15 giorni. Invece di osservare questa istruzione, egli aveva svolto delle attività che, almeno in linea teorica e a priori, cioè secondo l’opinione del dottore, avrebbero potuto compromettere o ritardare il suo pieno recupero. Poco conta che ciò non si fosse verificato, e che egli fosse invece guarito e tornato al lavoro nei tempi previsti.

 

Le motivazioni: la valutazione deve essere effettuata ex ante

Il principio affermato dalla Cassazione in questa sentenza è, come già anticipato, che la valutazione riguardo alla compatibilità tra condizioni di salute di un lavoratore che ha subito un infortunio (o che si assenta per malattia) e una eventuale attività lavorativa alternativa nel periodo di assenza va effettuata ex ante, in astratto, in modo prognostico, e non in concreto, cioè valutando a posteriori le effettive conseguenze che l’attività stessa ha avuto sul recupero.

Per questo, pur essendo tornato in servizio nei termini predefiniti, il dipendente non è stato riconosciuto dalla Corte Suprema vittima di un provvedimento ingiusto: egli ha violato il dovere di diligenza, dedicandosi ad attività che in linea teorica, secondo il parere medico, avrebbero potuto compromettere la sua guarigione. Da qui il licenziamento per giusta causa è stato riconosciuto valido.

 

Seconda attività lavorativa durante l’assenza per infortunio o malattia: non è vietata

Importante notare come lo svolgere un’altra attività durante un periodo di assenza dal servizio per infortunio o malattia non sia di per sé vietato, tranne che in casi particolari (per esempio, per i dipendenti pubblici).

Ci sono, certo, degli obblighi da rispettare: per esempio, una persona può svolgere anche un secondo lavoro dipendente, a condizione che la seconda attività non superi le 48 ore settimanali. E ovviamente la seconda attività non può essere in concorrenza con la prima (il lavoratore non può operare per un’azienda che dello stesso settore merceologico di quella ove è già stato assunto, salvo vi sia una specifica autorizzazione da parte del datore di lavoro).

 

Articolo di approfondimento: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-12-04/con-valutazione-prognostica-astratto-cosi-va-valutato-comportamento-dipendente-che-svolge-altra-attivita-l-assenza-lavoro-infortunio-162702.php

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