Di Michela Casula
Con la sentenza del 31 agosto 2022 n. 25604, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dei poteri del CTU.
Nella fattispecie in esame l’attore aveva chiesto la condanna della compagnia assicuratrice convenuta al risarcimento del danno subito in conseguenza di un sinistro.
In sede di istruttoria, il Tribunale di Busto Arsizio aveva dichiarato inammissibile la richiesta formulata dal CTU di acquisizione del CD contenente la risonanza magnetica ed il relativo referto medico, in quanto tale supporto rientrava tra i documenti che parte attrice avrebbe dovuto depositare nel rispetto dei termini di legge.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Milano, la quale – dopo aver evidenziato la sussistenza di diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla tematica dei poteri del CTU – affermava espressamente che la documentazione (CD) di cui l’ausiliare del Giudice e successivamente l’attore avevano chiesto l’autorizzazione all’acquisizione ineriva, senza dubbio, ad un fatto costitutivo della domanda avanzata dall’attore in primo grado, che era onere di quest’ultimo allegare e provare.
Avverso tale sentenza, il danneggiato ha proposto ricorso in cassazione, denunciando la falsa applicazione degli artt. 194 e 195 c.p.c. e artt. 87 e 90 disp. Att. c.p.c., nonché la nullità della CTU, in quanto la Corte di merito – nel confermare la pronuncia di inammissibilità del giudice di prime cure – avrebbe illegittimamente impedito la formazione di una CTU avente una effettiva valenza probatoria, inficiandone la validità.
La Suprema Corte ha preso, anzitutto, posizione sul contrasto giurisprudenziale richiamato nella sentenza di appello e ripreso nel ricorso in cassazione, evidenziando come sullo stesso siano di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte con sentenza n. 3086 dell’1 febbraio 2022.
Con la citata sentenza n. 3086/2022, le Sezioni Unite hanno affermato che, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire – anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico – tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli. Tuttavia, tale potere è subordinato alla condizione che tali documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che i principi sopra esposti debbano trovare applicazione anche nel caso di specie, atteso che l’acquisizione del CD contenente l’esame medico era diretta a provare i fatti costitutivi della domanda attorea. Di conseguenza, deve essere confermata la decisione dei giudici del merito con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di acquisizione formulata dal CTU.