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Rinuncia all’azione ed agli atti nel processo civile

Rinuncia all’azione ed agli atti nel processo civile

Causa seguita da Bonaventura Minutolo e Francesco Torniamenti

Tribunale di Como 27 giugno 2018

La rinuncia alla domanda giudiziale presentata dal legale dell’attore, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, richiede un mandato ad hoc, senza che sia sufficiente l’ordinario mandato ad litem conferito dall’attore al proprio legale ante causam.

Sulla base di tale principio, il Tribunale di Como ha respinto la domanda di compensazione delle spese di lite, formulata dall’attore che aveva chiesto di rinunciare all’azione intrapresa nei confronti del suo assicuratore (avente ad oggetto la restituzione del premio di perfezionamento di una polizza ritenuta falsa), dopo che una perizia disposta dal Giudice aveva confermato, invece, l’autenticità della polizza.

In particolare, il Tribunale ha ravvisato che l’attore non poteva rinunciare all’azione, non avendo conferito al proprio legale un mandato specifico diverso da quello generale, sottoscritto prima del giudizio.

La rinuncia dell’attore non poteva nemmeno essere configurata come rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. (che non necessità di un mandato ad hoc). Infatti, tale rinuncia, pur provocando l’estinzione del giudizio, non preclude l’istaurazione, in futuro, di un nuovo giudizio avente ad oggetto la medesima domanda. Tale rinuncia, a differenza della rinuncia all’azione, deve essere accettata dal convenuto (accettazione che in fattispecie mancava).

Fermo restando quanto sopra, il Tribunale ha poi puntualizzato che, anche qualora l’attore avesse correttamente rinunciato all’azione o agli atti, in nessun caso avrebbe potuto ottenere la compensazione delle spese di lite: infatti, in ambo i casi, le spese di lite restano a carico della parte rinunciante (salvo, ovviamente, che le parti non si accordino differentemente).

Per quanto sopra, nonostante la rinuncia alla domanda, l’attore è stato quindi condannato a rifondere alla compagnia di assicurazione le spese di giudizio.

 

  

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