Responsabilità della scuola di sci
Causa seguita da Bonaventura Minutolo
Tribunale di Vercelli, sentenza del 15 novembre 2018
Nel caso di danno alla persona subito dall’allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e, pertanto, ai sensi dell’art. 1218 c.c., al danneggiato spetta solo allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Grava, invece, sulla Scuola provare l’esatto adempimento della propria obbligazione e, quindi, di aver vigilato sulla sicurezza e incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola di sci.
In particolare, nel corso della disciplina sciistica, benchè sia noto che questa comporti il rischio di cadute e incidenti, il maestro non deve esporre l’allievo a rischi ulteriori rispetto a quelli già insiti nell’attività.
In applicazione di tali principi, deve affermarsi la responsabilità della scuola di sci e del maestro laddove si accerti che quest’ultimo non si sia curato di verificare che gli allievi, effettuando la discesa sugli sci in fila indiana, osservassero la distanza di sicurezza onde evitare che acquistassero velocità travolgendo, come poi accaduto, altri compagni.