Cass., ordinanza 8 ottobre 2019, n. 25035
(causa seguita da Bonaventura Minutolo)
La quietanza rilasciata con riguardo ad un pagamento molto anteriore al titolo al quale in astratto si riferisce non vale a far ritenere assolto l’onere della prova, a carico del debitore, dell’imputabilità del suddetto anteriore pagamento ai crediti per i quali agisce, in quanto il pagamento in data significativamente anteriore fa venir meno la verosimiglianza di quest’ultimo con il titolo di credito, facendo sì che resti a carico di colui che ha emesso l’assegno l’onere di dimostrare la causale dello stesso, vale a dire che il rilascio del titolo di credito era volto a pagare il credito divenuto esigibile in data successiva.