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L’imprenditore è esclusivo responsabile del danno per aver accettato assegni scoperti

Di Vittorio Provera

L’Amministratore di società che accetti da un cliente plurimi pagamenti, con assegni privi di copertura fondi senza protestarli, non ha diritto di imputare alla Banca alcuna responsabilità per danni anche extracontrattuali.

Tale principio è affermato in una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10814 del 18 aprile 2019.  Nelle precedenti fasi di merito, era stato accertato che l’imprenditore - in pagamento di alcune vetture - aveva ottenuto assegni bancari versati per l’incasso sui conti delle società amministrate (di cui era anche socio e fideiubente), ottenendo dalla Banca l’immediata disponibilità delle somme senza verificare se i titoli fossero coperti. Il medesimo – accertata la mancanza di fondi – per mantenere buone relazioni decideva di rinnovarli, accettando ulteriori assegni dal debitore portati all'incasso e riscossi. Una volta restituiti i titoli insoluti e non protestati (per irregolarità della girata o presentati i fuori termine per il protesto), la Banca otteneva ingiunzione di pagamento per oltre 1.700.000,00 euro per le somme messe a disposizione delle Società, iscrivendo ipoteca sui beni delle stesse ( poi fallite) e su quelli del fideiussore. Quest’ultimo, dunque, imputava alle Banche una responsabilità per la condotta dei due direttori che avrebbero attuato un sistema illegittimo di negoziazione dei titoli con omissione, peraltro, delle tempestive comunicazioni e restituzione, nei termini utili al protesto, dei titoli al creditore.

La pronuncia in esame, censurando le condotte delle Banche convenute, ha ritenuto non sussistente un nesso di causalità tra detti comportamenti ed il fallimento, quest’ultimo imputabile solo all'amministratore “essendo stato l’artefice del marchingegno della negoziazione degli assegni che individua quale causa del fallimento delle due società”. E’ stata così respinta la domanda di risarcimento verso le banche dei pregiudizi lamentati quale socio, amministratore, nonché fideiussore. Pur nella peculiarità della fattispecie, è evidente l’attenzione che i Giudici hanno posto nel valutare e  censurare condotte che, al solo fine di agevolare la prosecuzione di rapporti commerciali, possono poi rivelarsi spregiudicate e catastrofiche, compromettendo la stessa continuità dell’attività aziendale.

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