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L’infortunio per rimozione protezioni ad opera dell’addetto non determina automatica responsabilità omissiva del datore di lavoro

Di Vittorio Provera

Interessante sentenza della Corte di Cassazione Sez. Penale n. 20833 del 15 maggio 2019, che ha ritenuto esente da responsabilità per violazione del D. L.  n. 81 del 2008, art. 71 (che fa obbligo all'imprenditore  di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo) il Direttore Generale di un’azienda,  allorché non  sia fornita  la prova che il medesimo era a conoscenza  del fatto che i lavoratori procedevano,  in modo non episodico, ad eseguire le lavorazioni, senza la protezione della quale la macchina era corredata. Nel corso del giudizio era emerso - dalle dichiarazioni dello stesso infortunato - che la rimozione della protezione era eseguita con modalità tali da non essere notati dal personale preposto al controllo, che non avrebbe tollerato tale condotta. Ciò avrebbe, peraltro, dimostrato che in azienda vi erano procedure e personale preposto alla vigilanza, per garantire l'espletamento "in sicurezza" delle lavorazioni. Premesso quanto precede, anche nell'ipotesi in cui fosse stato dimostrato che gli addetti alla sorveglianza fossero stati a conoscenza delle condotte abusive del personale, la semplice subordinazione gerarchica al Direttore Generale non determina alcun automatismo  per sostenere che quest’ultimo fosse messo a conoscenza, o avrebbe avuto la conoscibilità,  di tale prassi elusiva. Tanto più che non è stata in alcun modo introdotta alcuna correlazione tra la posizione dei sorveglianti e quella del Dirigente, in ragione della struttura e dimensioni aziendale.

In aggiunta a quanto precede, nel caso di specie, non era emersa alcuna motivazione di carattere “imprenditoriale” da cui potesse desumersi che la rimozione dei dispositivi di protezione fosse frutto di una scelta aziendale, ad esempio finalizzata a una maggiore produttività; il ché avrebbe potuto costituire un elemento logico giustificativo di una conoscibilità ad opera della dirigenza.

In conclusione, secondo la Corte di Cassazione, il datore di lavoro è sì responsabile del mancato intervento finalizzato ad assicurare l'utilizzo in sicurezza di macchinari provvisti di dispositivi di protezione, così da impedire la loro rimozione. Tuttavia, in caso di  infortuni derivanti da condotte abusive  ad opera degli stessi operatori, anche laddove la rimozione si innesti in prassi aziendali ricorrenti, non si può ascrivere automaticamente tale condotta omissiva al datore di lavoro,  laddove non si abbia la certezza che egli  fosse a conoscenza di tali prassi, o che le abbia colposamente ignorate. Ragionando diversamente si determinerebbe in capo al datore di lavoro una “responsabilità penale "di posizione" tale da eludere l'accertamento della prevedibilità dell'evento - imprescindibile nell'ambito dei reati colposi - e da sconfinare, in modo inaccettabile, nella responsabilità oggettiva.”

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