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Quantificazione delle indennità di fine mandato nel rapporto di agenzia

Se il contratto di agenzia concluso tra le parti prevede specifici criteri di quantificazione delle indennità di mancato preavviso e cessazione del rapporto, ed esclude l’applicazione di qualsiasi Accordo Economico Collettivo, l’agente non può chiedere la riliquidazione delle suddette indennità in base ai criteri - a lui ipoteticamente più favorevoli - previsti da una contrattazione collettiva non applicabile al rapporto.

Nel caso di mutamento della zona di assegnazione, ad iniziativa del preponente, nessun risarcimento di danno da lucro cessante e/o perdita di chance può essere riconosciuto all’agente che - seppur consapevole delle difficoltà commerciali nella zona da ultimo assegnata - prosegue l’espletamento del proprio mandato ed accetta il rischio di impresa legato alla “variabile risposta del mercato”.

(Tribunale di Milano, sentenza 30 maggio 2019)

di Anna Maria Corna e Tommaso Targa

 

Il caso affrontato dalla sentenza in commento riguarda l’interruzione di un rapporto di agenzia tra due società, ad iniziativa del preponente.

Nell’ambito della controversia, promossa innanzi al Tribunale Civile di Milano, la società agente ha chiesto la riliquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità di cessazione del rapporto, lamentando la pretesa illegittimità della quantificazione dei relativi importi, da parte della preponente, sulla base di criteri contrattualmente pattuiti tra le parti al momento dell’instaurazione del rapporto, anziché sulla base dell’Accordo Economico Collettivo. Ha, inoltre, chiesto il preteso risarcimento del danno da lucro cessante conseguente alla riduzione delle provvigioni percepite - in particolare, alla perdita di una maggiorazione premiale delle stesse - dovuta al mutamento di zona disposto, in costanza di rapporto, dalla società preponente.

La società preponente si è difesa rilevando che, nell’ambito del contratto di agenzia che regola il rapporto tra le parti, è stata espressamente pattuita la quantificazione dell’indennità di fine rapporto sulla base di criteri pattizi, con espressa esclusione dell’applicabilità di qualsiasi Accordo Economico Collettivo. Ha soggiunto di non aderire ad alcuna associazione di categoria firmataria dell’Accordo Economico Collettivo la cui applicazione è stata invocata dalla società agente. In merito alla pretesa domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, la società preponente ha ammesso di aver effettivamente modificato più volte la zona di operatività del mandato agenziale. Ha però rilevato che, in ciascuna occasione, la società agente ha comunque accettato le nuove condizioni del rapporto e che, vista la problematicità dell’ultima zona di assegnazione, ben nota alla società agente, è stato assegnato a quest’ultima anche un bonus / anticipo provvigionale non ripetibile, onde facilitarla nella fase di sviluppo della suddetta zona.

Il Tribunale - ad esito della istruttoria testimoniale e della CTU contabile - ha accolto l’impostazione difensiva della società preponente.

Quanto al primo aspetto oggetto di lite, la sentenza ha evidenziato che l’Accordo Economico Collettivo non si applica erga omnes, bensì solamente quando esso è richiamato dalle parti - espressamente o perlomeno implicitamente - nell’ambito della regolamentazione del rapporto di agenzia. Di conseguenza, quando il contratto di agenzia ha disciplinato “tutti gli aspetti del rapporto con puntuali riferimenti agli istituti caratteristici del rapporto stesso previsti nel codice civile”, le relative indennità devono essere quantificate in base alle suddette previsioni contrattuali, a prescindere da quelle, eventualmente di miglior favore, contenute in ipotetici Accordi Economici.

Inoltre, poiché il contratto di agenzia tra le parti ha previsto la quantificazione di un “trattamento di fine mandato” avente la funzione sostanziale di indennità di cessazione del rapporto, la sentenza ha rilevato che spetta al giudice valutare se l’importo riconosciuto alla società agente - tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto - appaia congruo alla luce dei criteri legali ex art. 1751 cod. civ..  Infatti, trattandosi di una norma imperativa, eventuali criteri pattuiti tra le parti per la determinazione della relativa indennità non possono prevedere il pagamento di un importo inferiore a quello che spetterebbe per legge. 

Nel caso di specie, considerato l’andamento negativo degli affari procurati dalla società agente, nell’ultima fase del rapporto, la sentenza ha ritenuto congrua la liquidazione di un importo pari al 4,5% delle provvigioni maturate per tutta la durata del medesimo rapporto, tanto più in considerazione del fatto che: a) il criterio contrattualmente pattuito dalle parti è più favorevole rispetto a quello previsto per l’indennità suppletiva di clientela dall’Accordo Economico Collettivo invocato dalla società agente; b) il suddetto criterio, valutato ex ante, è più favorevole anche rispetto a quello ex art. 1751 cod. civ.. In base a tale norma, l’indennità di cessazione del rapporto spetta unicamente nel caso di acquisizione di nuovi clienti e/o sensibile sviluppo di quelli assegnati, mentre il criterio contrattuale pattuito dalle parti nel caso di specie prescinde dai meriti dell’agente e dall’andamento degli affari nel corso del rapporto.

In relazione alle domande connesse al decremento delle provvigioni seguito all’assegnazione di una nuova zona, la sentenza ha escluso la sussistenza di danni da lucro cessante e/o da perdita di chances. Infatti, sebbene (solo) per fatti concludenti, la società agente ha accettato tale assegnazione, proseguendo nell’espletamento del proprio mandato nella piena consapevolezza che tale nuova zona era particolarmente problematica. La scelta di proseguire nel rapporto di agenzia, anziché eventualmente recedere, ha comportato l’assunzione di un rischio d’impresa a carico della società agente che, non essendo riuscita a rilanciare gli affari nella zona da ultimo assegnata, non può scaricarne le conseguenze sulla società preponente. Ciò vale a maggior ragione in quanto la società preponente non ha affatto nascosto alla società agente che la nuova zona di assegnazione presentava uno stato di stagnazione commerciale: l’aveva assegnata alla società agente proprio con l’auspicio che quest’ultima riuscisse a rilanciare gli affari. E, in quest’ottica, aveva anche corrisposto alla società agente un incentivo provvigionale non ripetibile per facilitare il suo compito.

In conclusione, la sentenza ha così espresso il principio di diritto applicato al caso in esame: “Difettando in radice la prova della malafede nella scelta di questo cambiamento (ndr: il mutamento di zona) e, diversamente, trattandosi di una libera decisione di riorganizzazione dell’attività della preponente, difetta conseguentemente il nesso causale tra il comportamento della convenuta e l’eventuale danno patito da parte attrice in ragione del mutamento …. Il danno che parte attrice vorrebbe vedersi risarcito è conseguenza della variabile risposta del mercato rispetto all’attività dell’agente e come tale non può essere addebitato a parte convenuta.

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