Trib. Udine, sentenza 16 novembre 2018
Causa da Tommaso Targa
Dopo aver rassegnato le dimissioni per giusta causa, un private banker – in vigenza di un patto di non concorrenza di prossima scadenza – ha iniziato a svolgere le stesse mansioni e funzioni presso un istituto bancario concorrente.
L’ex datrice di lavoro ha lamentato la violazione del patto di non concorrenza stipulato inter partes, nonché lo sviamento di clientela determinato dall'illegittima attività del promotore finanziario presso il competitor. Ha quindi chiesto al Tribunale di inibire la prosecuzione dell’attività lavorativa e la condanna al pagamento della penale contrattualmente prevista.
Il Tribunale di Udine - dopo aver dichiarato la nullità del patto di non concorrenza - ha condannato il private banker alla restituzione, in favore del precedente datore di lavoro, del corrispettivo percepito in costanza di rapporto. Infatti, stante la nullità del patto di non concorrenza, il corrispettivo è stato indebitamente percepito, con ciò determinando in capo alla banca-datrice di lavoro il diritto ad ottenerne la ripetizione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ..
Da evidenziare, in casi di diritto del lavoro analoghi al presente, la prassi dell’Inps di riconoscere al datore - che ha pagato sine titulo il corrispettivo del patto di non concorrenza e maturato il diritto alla restituzione del medesimo - anche il diritto alla ripetizione dei contributi versati in relazione a tale corrispettivo non dovuto.