(Trib. Milano 12 novembre 2019, n. 10221/19)
Causa seguita da Bonaventura Minutolo e Francesco Torniamenti
Il Tribunale di Milano, con la pronuncia in commento, è stato chiamato a decidere se le polizze assicurative c.d. “unit linked” (ovvero le polizze che prevedono il versamento del premio in titoli azionari e che non garantiscono, a scadenza, il recupero dell’intero capitale investito) siano ordinari contratti di assicurazione ex art. 1882 c.c., oppure strumenti finanziari che, in quanto tali, sono sottoposti alla normativa prevista dal d.lgs. n. 58/98 (“TUIF”).
La differenza non è di poco conto. Infatti, qualora alle polizze in oggetto sia attribuita natura finanziaria, l’agente assicurativo dovrà, ai sensi dell’art. 21 TUIF, assolvere a rigorosi obblighi informativi, sia in fase precontrattuale che in pendenza di contratto. In particolare, prima di stipulare il contratto, dovrà assumere le necessarie informazioni dall’assicurato e accertarne la propensione al rischio (c.d. “know your customer rule”), proporre allo stesso un investimento adeguato al suo profilo (c.d “suitability rule”) fornendogli esaustive nozioni - in modo chiaro e trasparente - sulle caratteristiche dell’investimento. La violazione dei suddetti obblighi, da parte dell’intermediario, può condurre anche alla risoluzione del contratto di investimento per inadempimento (cfr. Cass. 16/5/2016, n. 9981).
Nel caso di specie, l’attore citava in giudizio la propria compagnia di assicurazione, chiedendo l’annullamento o la risoluzione per inadempimento di una polizza “unit linked” poiché l’agente assicurativo non aveva adempiuto ai suddetti obblighi informativi previsti dall’art. 21 TUIF. Da parte sua, l’assicuratore sosteneva che il contratto non costituiva uno strumento finanziario ma era, invece, una polizza vita sicché gli obblighi informativi da osservare erano quelli, più blandi, previsti dall’art. 120 d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni). Tali obblighi, nella fattispecie, erano stati adempiuti dall’agente.
Il Tribunale, accogliendo le difese della compagnia, ha ritenuto - conformandosi alla recente giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. n. 6319/2019) - che il contratto mantenesse una funzione assicurativa poiché, anche se a scadenza non era garantito il recupero di tutti i premi versati, la compagnia si era assunta il c.d. “rischio demografico” obbligandosi a corrispondere immediatamente l’intero capitale assicurato in caso di morte del contraente.
Per quanto sopra, il Giudice ha escluso che la Compagnia fosse tenuta a fornire all’assicurato, in fase precontrattuale, le informazioni dovute nel caso di proposta di acquisito di prodotti finanziari.