Tribunale di Agrigento, sentenza del 8 ottobre 2019
causa seguita da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
L’agente decade dal diritto alle indennità ex art. 1751 c.c. se non rivendica espressamente il proprio diritto entro l’anno dalla cessazione del rapporto. Non può valere quale fatto impeditivo della decadenza la generica riserva, contenuta nella comunicazione di recesso, “di far valere ogni diritto, ivi compreso il risarcimento dei danni”, sia perché da una formulazione cosi generica non si evince la natura dei diritti che si intende far valere, sia perché la stessa evidenzia la volontà dell’agente di riservarsi uno spatium deliberandi, rinviando ad un successivo momento l’eventuale esercizio dei propri (pretesi e non meglio precisati) diritti.