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La capo gruppo non è responsabile per il fatto delle controllate

(Corte Appello di L’Aquila 13 marzo 2019)

di Bonaventura Minutolo e Francesco Torniamenti

Due assicurati avevano contratto alcune polizze con una compagnia di assicurazione che non aveva poi adempiuto alla successiva richiesta di riscatto dei contratti. Tale società emittente era poi stata incorporata da altra impresa, a sua volta controllata dalla società capo gruppo.

Gli assicurati avevano, quindi, convenuto in giudizio la società madre affermando la sua responsabilità per i debiti della società incorporata.

All’esito del giudizio di primo grado, celebrato nella contumacia della società convenuta, il Tribunale accoglieva la domanda degli attori condannando la convenuta a rifondere agli assicurati tutti gli importi oggetto della domanda, ai sensi dell’art. 2504 bis c.c., per cui “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione”.

La Compagnia impugnava la sentenza sostenendo di non essere titolare dei rapporti giuridici dedotti in causa poiché la società emittente era stata incorporata da altra società che, pur facendo parte del medesimo gruppo e pur essendo a sua volta controllata dall’appellante, era - rispetto a quest’ultima - un soggetto distinto ed autonomo.

La Corte d’Appello, accertato quanto sopra, escludeva la riconducibilità dei rapporti dedotti in causa alla capo gruppo poiché questa non aveva incorporato direttamente la società che aveva emesso le polizze. Vi era quindi, un difetto di legittimazione a stare in causa dell’appellante, difetto che ben poteva essere eccepito per la prima volta in appello, trattandosi di eccezione rilevabile anche d’ufficio.

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