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Massimario di Giurisprudenza - parte 5

Massimario di Giurisprudenza - parte 5

A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

Responsabilità ex art. 2051 c.c.

L’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso.
Nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell’art. 1227 c.c., primo comma: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all’art. 2 Cost. e comunque rispondente a un’esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Quando la causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. sia indicata nella condotta del danneggiato può prescindersi dalla necessità, ai fini dell’esonero, di un’imprevedibilità e inevitabilità intese nel senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un’elisione del nesso causale per altra ragione.

(Cass., sentenza 13 marzo 2018, n.6034)

 

Obbligazioni di durata – clausola penale

Nelle obbligazioni di durata assistite da una clausola penale, il divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. fra la prestazione principale e la penale concerne le sole prestazioni già maturate e inadempiute, ma non anche quelle non ancora maturate, non coperte dalla penale, giacchè, in caso contrario, il debitore potrebbe sottrarsi all'obbligazione attraverso il proprio inadempimento.

(Cass., sentenza 13 marzo 2018, n. 6015)


Locazione – obbligazioni del locatore

La molestia di diritto, dalla quale il conduttore ha diritto di essere garantito dal locatore ai sensi dell'art. 1585 c.c., può essere anche realizzata dal comportamento del terzo volto a contraddire il diritto del conduttore al pieno godimento della cosa attraverso una menomazione materiale del bene che ne limiti il godimento e dimostri, al contempo, la volontà di contestare il diritto del locatore contrapponendovi un diritto proprio.

(Cass., sentenza 13 marzo 2018, n. 6010)


Assegno – prescrizione

La prescrizione del termine per ottenere la restituzione della somma oggetto di un assegno circolare non incassato, la quale venga trasferita all'interno del c.d. Fondo depositi dormienti, decorre, per il richiedente, l'emissione dallo spirare del triennio dall'emissione dell'assegno circolare stesso.

(Cass., sentenza 12 marzo 2018, n. 5889)


Tra le nostre sentenze

Tizio conveniva in giudizio la Compagnia Alfa al fine di ottenere l’indennizzo dovuto per il rimborso delle spese relative a un sinistro regolarmente denunciato. Deduceva di essere cittadino italiano iscritto all’AIRE e di aver sempre risieduto per una parte dell’anno in Italia, per l’altra negli USA; di aver stipulato con Alfa una polizza sanitaria che prevedeva il rimborso delle spese sanitarie relative a interventi chirurgici e spese ospedaliere a favore proprio e della moglie; di aver denunciato alla Compagnia la sopraggiunta malattia della moglie (e il conseguente di lei decesso) e di aver inoltrato alla stessa fatture mediche per complessivi euro 350.000,00  chiedendo di esserne indennizzato.

La Compagnia, acquisito il certificato di residenza degli assicurati, aveva rifiutato il pagamento, invocando l’annullabilità del contratto stante la non assicurabilità della residenza all’estero degli stessi.

Tizio affermava che tale circostanza era, invece, nota alla Compagnia, sia per il rapporto personale di conoscenza tra l’agente e gli assicurati, sia perchè i pagamenti dei premi erano spesso stati eseguiti in dollari e accettati dalla Compagnia.

La Compagnia, costituitasi in giudizio, eccepiva l’annullabilità del contratto di assicurazione per l’inesattezza delle dichiarazioni rese nella polizza circa il luogo di residenza (ove veniva indicato dagli attori un CAP attestante una residenza in Italia, di fatto non corrispondente al vero), ed evidenziava come l’elemento della residenza fosse essenziale ai fini dell’individuazione del rischio assicurato.

Il Tribunale di Perugia respingeva la domanda dell’attore affermando che l’esatta indicazione del Comune di residenza (in Italia) fosse un elemento di obiettiva importanza ai fini della conclusione del contratto di assicurazione e della determinazione delle relative condizioni, tanto che l’art. 12 delle condizioni di polizza, rubricato “variazione della residenza”, prevedeva un preciso obbligo in capo all’assicurato di comunicare alla Compagnia eventuali variazioni dello stesso, al fine di consentire all’impresa di assicurazioni di declinare nuove condizioni di premio, e prevedeva la cessazione dell’assicurazione per il caso di trasferimento all’estero della residenza dell’assicurato. Inoltre, l’aver richiesto a chiare lettere nello schema di polizza l’indicazione, per ciascun assicurato, del CAP relativo al comune di residenza, era chiaro indice dell’importanza di tale elemento nell’economia negoziale. Doveva, quindi, ritenersi contraria a buona fede, da parte degli assicurati, la dichiarazione nel contratto di essere residenti in Italia. Per contro, il fatto che, in precedenza, i premi fossero stati pagati anche in dollari non provava che la Compagnia fosse a conoscenza dell’effettivo luogo di residenza degli attori.

L’assicuratore, quindi, non era tenuto al pagamento dell’indennizzo e, sussistendo un comportamento colposo dell’assicurato, era esclusa la possibilità di invocare la previsione di cui all’art. 1893 c.c.

Tribunale di Perugia, sentenza del 9 giugno 2017 (causa seguita da Bonaventura Minutolo)

 

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