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Massimario di Giurisprudenza - parte 4

Massimario di Giurisprudenza - parte 4

A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

Clausole vessatorie

In materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile; ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria.

(Corte di Cassazione, SEZ. VI - 3 - ordinanza 12 febbraio 2018, n.3307)

 

Danno non patrimoniale

Anche nel caso in cui il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma deve essere sempre allegata e provata dal soggetto che chiede il risarcimento in qualità di danneggiato dal reato, anche attraverso presunzioni semplici.

(Cassazione civile, sez. VI, sentenza 12 febbraio 2018,  n. 3289)

 

Concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.

Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto), tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente (in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. L'accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito.

(Cassazione civile, sez. III, sentenza 1 febbraio 2018,  n. 2483)

 

Pagamento dell’assegno a soggetto non legittimato

Qualora un titolo di credito venga posto all'incasso da un soggetto apparentemente titolare ma non legittimato, non sussiste alcun concorso di colpa ex art. 1227 c.c. a carico di chi ha provveduto all'invio del titolo in questione a mezzo posta ordinaria e non a mezzo posta raccomandata, posto che l'evento dannoso prodottosi non dipende dalla spedizione dell'assegno a mezzo del plico postale evenienza, questa, da cui può solo derivare la conseguenza dell'appropriazione da parte del non legittimato ma dalla condotta dell'ente giratario per l'incasso, siccome responsabile del pagamento in favore di un soggetto diverso dal beneficiari.

(Cassazione civile, sez. I, sentenza 1 febbraio 2018,  n. 2520)

 

Assicurazione – decorrenza del termine di prescrizione

In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, comma 4, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato.

(Cassazione civile, sez. III, sentenza 31 gennaio 2018,  n. 2322)

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