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T&P Magazine

Massimario di Giurisprudenza

A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

Handler aeroportuale – qualificazione e responsabilità

(Cass. Sez. Un., 20 settembre 2017, sent. n. 21850)

All’operatore di “handling” va riconosciuta la posizione di ausiliario del vettore aereo, con le seguenti conseguenze: (a) il trasporto della merce inizia quando il mittente la consegna all’“handler” nell’aeroporto di partenza ed ha termine quando l’”handler” la consegna al destinatario in quello di destinazione; (b) il vettore è responsabile del fatto colposo dell’”handler”; (c) questi non risponde a titolo contrattuale nei confronti del mittente o del destinatario essendo il fatto dell’ausiliario imputabile “ex contractu” al debitore (vettore) e non al suo autore materiale (“handler”); (d) il fatto dell’ausiliario, in ipotesi di condotta dolosa o colposa, è peraltro imputabile al suo autore a titolo extracontrattuale, cosicché l’”handler” risponde nei confronti del destinatario della merce ex art. 2043 c.c., in solido con il vettore; (e) in quanto ausiliario del vettore aereo, l’”handler”, pur rispondendo a titolo extracontrattuale, può beneficiare delle limitazioni di responsabilità, come espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 22 e 30 della Convenzione di Montreal, nonché della disciplina uniforme convenzionale dettata in tema di decadenza dall’azione risarcitoria e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta – titolarità del diritto all’indennizzo

(Cass., 22 settembre 2017, sent. n. 22044)

Nell'ipotesi di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, per stabilire la titolarità del diritto all'indennizzo occorre considerare l'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell'art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore. 

Liquidazione del danno non patrimoniale

(Cass. 21 settembre 2017, sent. n. 21939)

Con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.

Registrazione del contratto di locazione

(Sez. Unite Cass., 9 ottobre 2017, sent. n. 23601)

La mancata registrazione del contratto di locazione di immobili ne comporta nullità; essa, ove da sola sussistente, consente la produzione degli effetti del contratto con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente. E' nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; detta nullità “vitiatur sed non vitiat”, con la conseguenza che solo il patto risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione

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