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Le tabelle milanesi 2022 per il risarcimento del danno parentale con il sistema "a punti"

di Valentina Ruzzenenti

In data 29 giugno 2022 sono state pubblicate sul sito del Tribunale di Milano e sul sito dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano le nuove tabelle elaborate dal “Gruppo danno alla persona” dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, del danno parentale integrate con il sistema a punti, dopo la sentenza 10579/21 della Cassazione civile che poco più di un anno fa ha cambiato orientamento, ritenendo insufficiente un range di valori per risarcire, ad esempio, chi ha perso un familiare in un incidente stradale o in un infortunio sul lavoro.

Il punto di partenza sono sempre i valori monetari delle tabelle milanesi (seguite da almeno l’80% degli uffici giudiziari d’Italia): più precisamente,  per la perdita del parente di primo grado/coniuge ed assimilati il valore-punto è pari ad € 3.365,00 (€ 336.500,00 : 100) e per la perdita del parente di secondo grado (nipote/fratello) il valore punto è pari ad € 1.461,20 (€ 146.120,00 : 100).

La distribuzione dei punti è calcolata in base a una serie di parametri indicati dalla Suprema Corte  e cioè: l’età della vittima primaria e secondaria; la convivenza fra le due; la presenza di altri congiunti superstiti, la qualità e l’intensità della relazione affettiva perduta.

Le prime quattro circostanze hanno natura “oggettiva” e sono dimostrabili anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno.

In particolare, nella valutazione dell’intensità e qualità della relazione affettiva si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto,  sulla scorta di quanto allegato e dimostrato in giudizio, ricorrendo anche alle presunzioni.

Ai fini dell’attribuzione dei punti per il parametro, il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri (“obiettivi”) e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:

  • frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet),
  • condivisione delle festività/ricorrenze,
  • condivisione di vacanze,
  • condivisione attività lavorativa/hobby/sport,
  • attività di assistenza sanitaria/domestica,
  • agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria,
  • altri casi.

Una delle finalità di tale intervento è stato quello di evitare che si liquidi un danno in re ipsa  e cioè che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti e l’obbligo di motivazione gravante sul giudice.

Le tabelle integrate a punti prevedono un limite massimo non superabile, pari al valore monetario della “forbice” delle precedenti tabelle milanesi (c.d. “cap”), salva l’eccezionalità del caso e la necessità di specifica motivazione per liquidare importi maggiori della soglia massima.

Infine, è stato confermato che per il danno da perdita del rapporto parentale la tabella si applica solo nelle ipotesi di reati colposi.

Nelle fattispecie in cui l’illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l’importo massimo previsto in tabella.

Infine, spetta sempre al Giudice valutare se nel singolo caso concreto deve riconoscersi il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti nelle tabelle, ove venga fornita la prova di un legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (o della grave lesione biologica) del congiunto.


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