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L’accordo tra prepotente e agente non deve necessariamente essere stipulato in forma scritta

L’accordo tra prepotente e agente per il pagamento di un contributo spese per la gestione dell’ufficio non deve necessariamente essere stipulato in forma scritta, e può essere provato per testi.

Corte d’appello Firenze, sentenza del 7 novembre 2017

Causa seguita da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

Il pagamento ininterrotto, per quattro anni, di una somma mensile all’agente da parte della preponente, a titolo di “extraprovvigioni” dimostra l’esistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto il riconoscimento, all’agente, di un contributo spese per la gestione dell’ufficio.

Detto accordo non richiede la forma scritta ex art. 1742 c.c. in quanto integra una semplice modifica alle clausole del contratto (che non prevedano l’erogazione del contributo) la quale può essere provata anche mediante presunzioni o per testi.

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