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La valutazione dei criteri per configurare il trasferimento di azienda

La valutazione dei criteri per configurare il trasferimento di azienda

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

Con sentenza n. 20772 del 17 agosto 2018 la Corte di Cassazione, richiamando alcuni principi affermati anche dalla Corte di Giustizia Europea, ha ribadito che per configurare la sussistenza di un trasferimento di azienda occorre considerare il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione, fra cui rientrano, principalmente, il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione nonchè la durata di un’eventuale sospensione di tali attività. La Suprema Corte ha precisato che l’importanza da attribuire ai predetti elementi varia, necessariamente, in funzione dell’attività esercitata e, in ultima analisi, anche in relazione ai metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa o nello stabilimento. In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato che il trasferimento di azienda è configurabile anche nel caso di successione nell’appalto di servizi, ove sussista un passaggio di beni di non trascurabile entità: nella fattispecie esaminata è stata esclusa la sussistenza di un trasferimento in relazione al subentro in un servizio di manutenzione di edifici, in quanto era mancato il passaggio all’appaltatore subentrante dei beni necessari per poter svolgere il servizio appaltato.

  

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