La temporanea mancanza di liquidità non giustifica il ritardo nel pagamento dei tributi.
Di Enrico Vella
Con l’ordinanza n. 22153/17 del 19 luglio 2017, pubblicata il 22 settembre 2017, la Corte di Cassazione – sezione tributaria si è soffermata sulla nozione di causa di forza maggiore in materia tributaria e fiscale, precisando che la temporanea mancanza di liquidità, conseguente a diversi contenziosi di rilevante contenuto economico, non può rappresentare motivo per ritardare il pagamento degli oneri tributari.
I giudici di Piazza Cavour hanno accolto, con rinvio, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sez. Distaccata di Brescia. Quest’ultima, confermando la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, aveva accolto, sul punto, il ricorso di un contribuente secondo cui gli interessi e le sanzioni per il ritardato pagamento dei tributi non erano dovuti, stante la sopravvenuta impossibilità della prestazione e l’assenza di colpa.
A motivo della decisione, la Corte di Cassazione, richiamati l’art. 6 del D.Lgs. 472/1997 e l’interpretazione elaborata dalla giurisprudenza “euro-unitaria” (ed in particolare la sentenza della Corte di Giustizia CE C/314/06 – punto 24), ha sottolineato che, per poter parlare di “forza maggiore” in materia tributaria, occorre che sussistano due elementi essenziali; “quello oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore”, e quello soggettivo “costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (cfr. anche Ord. 18.1.2005 Causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI punto 25)”.
Le ipotesi di forza maggiore, prosegue la Suprema Corte, in realtà non sono solo i casi di impossibilità assoluta della prestazione, ma ricorrono quando vi sono circostanze “anormali ed imprevedibili”, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso.
Trattasi, dunque, di cause esterne (impreviste, imprevedibili ed irresistibili) che costringono la persona a seguire un comportamento diverso da quello voluto, nonostante l’adozione di tutte le cautele del caso.
Alla luce di detti principi, la decisione della Commissione Regionale Tributaria, che ha confermato quella della Commissione Provinciale, viene censurata dalla Suprema Corte in quanto detti giudici hanno omesso di svolgere un puntuale esame dei fatti di causa tenendo conto dei due citati profili.
Gli ermellini, pertanto, escludono, in linea di mero principio e ferme le valutazioni in fatto che farà del giudice del rinvio, che la temporanea mancanza di liquidità possa di per sé sola integrare un’ipotesi di esonero da responsabilità in caso di ritardo nel pagamento degli oneri tributari.