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La condotta illecita extralavorativa di un dipendente è motivo valido di licenziamento?

Se un dipendente tiene una condotta illecita al di fuori dell’ambiente lavorativo, il datore di lavoro ha il diritto di licenziarlo? Non sempre. Con la sentenza 21958 del 10 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha chiarito i criteri secondo cui i comportamenti estranei al rapporto di lavoro sono sanzionabili con il licenziamento per giusta causa.

 

La vicenda: l’illecito e il licenziamento

Ripercorriamo brevemente la vicenda oggetto di esame da parte della Suprema Corte: il caso riguardava un dipendente che aveva ottenuto una sentenza di condanna penale per maltrattamenti nei confronti di familiari (fatto che, tra l’altro, aveva avuto risonanza sui media locali) ed era stato per questo licenziato per giusta causa.

 

La sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello, che aveva ribaltato la sentenza di primo grado sancendo l’illegittimità del licenziamento e ordinando la reintegrazione in servizio del dipendente.

 

Le motivazioni della sentenza

Quali sono stati i principi richiamati dalla Suprema Corte? Prima di tutto i giudici hanno chiarito che la condotta illecita extralavorativa di un dipendente può, certo, portare a sanzioni disciplinari, anche al licenziamento per giusta causa nei casi più gravi.

Infatti, l’articolo 2119 del Codice Civile definisce la giusta causa come “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” che non è riferita solo a gravi inadempimenti delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ma anche a comportamenti al di fuori dell’ambito lavorativo che possano essere tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da compromettere il rapporto di fiducia tra le parti.

 

La nozione di giusta causa

Centrale, per capire la sentenza, è proprio la nozione di giusta causa di licenziamento: la Corte di Cassazione ha sottolineato che il comportamento del lavoratore deve essere valutato sia riguardo al suo contenuto oggettivo sia nella sua portata soggettiva, vale a dire facendo riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente.

 

Licenziamento illegittimo: ecco le motivazioni della sentenza

Nel valutare approfonditamente, come detto, la condotta del dipendente, la Cassazione ha sottolineato che egli, dall’assunzione e fino al momento del licenziamento, non aveva mai mostrato comportamenti aggressivi o violenti nei confronti di colleghi o altre persone, e non aveva mai ricevuto sanzioni disciplinari per condotte che potessero essere riconducibili ai maltrattamenti in famiglia per i quali era stato condannato.

I comportamenti tenuti in privato, ha rilevato la Suprema Corte, non erano quindi incompatibili con il ruolo da lui coperto per ragioni di servizio.

Volendo fare previsioni per il futuro non c’erano elementi che potessero far supporre che il dipendente avrebbe potuto ripetere i comportamenti per i quali era stato condannato. Inoltre, tali comportamenti tenuti in famiglia non erano per loro natura idonei a riversarsi sul piano del rapporto lavorativo, e quindi a compromettere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

Infine, la società aveva lamentato un danno alla propria immagine dovuto all’eco mediatico ottenuto dalla vicenda dei maltrattamenti. Danno che la Corte di Cassazione ha fermamente escluso, sottolineando che le notizie di stampa che raccontavano il fatto avevano avuto una portata esclusivamente locale, e in esse non si faceva diretta menzione dell’identità del datore di lavoro, del ruolo ricoperto dal dipendente in azienda e del luogo in cui egli prestava servizio.

 

La condotta illecita extralavorativa non è di per sé motivo valido per il licenziamento

In conclusione, la sentenza della Corte Costituzionale ha evidenziato come, nel diritto del lavoro, la condotta extralavorativa del dipendente, seppur socialmente e moralmente odiosa (oltre che penalmente rilevante), in assenza degli ulteriori elementi appena descritti non basta a giustificare il licenziamento per giusta causa.

 

Articolo di approfondimento: https://blog.trifiro.it/licenziamento-la-ir-rilevanza-della-condotta-illecita-extralavorativa

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