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T&P Magazine

Legittimo il licenziamento per ottenere maggiore efficienza e redditività

Di Vittorio Provera

La risoluzione del rapporto di lavoro per motivi economici non presuppone necessariamente la prova di un andamento negativo dell’azienda; pertanto è giustificato qualora la soppressione del posto sia conseguenza di un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo, correlato alla migliore efficienza gestionale o anche ad un incremento della redditività. Questa la decisione a cui è pervenuta una recente sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1313 del 21/06/19, che ha respinto l’impugnativa di un licenziamento, per soppressione del posto, comminato da una società di servizi marketing ed eventi. L’ex dipendente contestava la veridicità delle affermazioni inerenti la contrazione di fatturati e dei  budget pubblicitari, nonché la chiusura in perdita del bilancio. Infine, asseriva che l’azienda avrebbe potuto assegnarle mansioni inferiori ricoperte da colleghi con minor anzianità. La Corte ha effettuato una puntuale disamina della posizione lavorativa dell’interessata, rilevando l’effettiva soppressione della mansione ( che comprendeva attività di procacciatore di clientela ed di assistenza alla stessa  nella fasi di sviluppo dei progetti pubblicitari). La prima attività era stata affidata, inizialmente, a soggetti esterni e poi seguita direttamente dall’Amministratore. L’assistenza clienti era stata concentrata in capo ai responsabili dei progetti pubblicitari; il tutto al fine di contenere i costi. I giudici di appello hanno,  dunque,  ritenuto  legittima la risoluzione a fronte dell’ esternalizzazione dell’attività e della redistribuzione di mansioni; tutte scelte organizzative  non correlate ad una preesistente situazione di crisi,  poiché: “la migliore efficienza gestionale o anche l’esigenza di incremento del profitto  che si traducano in un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo da attuare tramite soppressione di una posizione lavorativa, possono integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento”.

In altre parole, la normativa sul licenziamento per motivi economici non può imporre la presenza di una situazione economica sfavorevole quale conditio sine qua non  per legittimare la risoluzione. Indispensabile è, invece, la sostanziale modificazione dell’organizzazione aziendale, dalla quale consegue la soppressione della posizione lavorativa; senza che assuma rilevanza il fine economico perseguito dall’azienda, che può consistere in un incremento dei profitti o nella una riduzione dei costi per far fronte ad una situazione sfavorevole. Diversamente ragionando si introdurrebbe un controllo di merito delle determinazioni dell’imprenditore, in violazione dell’art. 30 n. 1, Legge 183/2010. In base a tale norma – anche in materia di recesso – la valutazione  giudiziale non può essere estesa al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro. Da ultimo, con riferimento al rispetto dell’obbligo di  repechage, la Corte milanese ha affermato che è comunque richiesta al soggetto che impugna il recesso una collaborazione per l’ accertamento di un possibile repechage, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro in cui poteva essere collocato. Ma nel caso concreto, posto che l’organico si è ridotto, non è motivo  per invalidare il licenziamento  il richiamo a posizioni  ricoperte da lavoratori meno anziani e con un inquadramento di livello molto inferiore; “non esistendo al riguardo un obbligo di scelta alcuna per il datore di lavoro, ma solo la dimostrazione della vacanza di posti ove poter ricollocare il licenziato. Anche sul punto la decisione è sicuramente coerente, sempre per evitare un controllo sulle modalità organizzative attraverso cui – nel rispetto della legge - ridurre le dimensioni occupazionali ed i costi.

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