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Iscrizione alla gestione commercianti: l’orientamento consolidato della suprema corte

Iscrizione alla gestione commercianti: l’orientamento consolidato della suprema corte

A cura di Barbara Fumai

Corte di Cassazione, ordinanza 5 aprile 2017

Può dirsi ormai consolidato l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione in base al quale non basta la mera qualifica di socio accomandatario ai fini dell’iscrizione alla Gestione Commercianti.

Due sono i principi che la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare a più riprese nel corso dell’ultimo anno, a partire febbraio 2016, con la sentenza n. 3835, seguita dalla sentenza n. 17643.

Da un lato, il Supremo Collegio ritiene che per l’iscrizione sia necessaria “la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità  e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto, prova che, nel caso in esame, secondo i giudici di merito non è stata fornita, essendo emerso che la società in accomandita semplice di cui la P. era socia non svolgeva alcuna attività  diretta all’acquisto e alla gestione di beni immobili e non svolgeva neanche attività limita alla riscossione del canone di locazione dell’immobile di cui era proprietaria”. Dall’altro lato, afferma la Corte che “la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare”.

Tali principi hanno trovato ulteriore conferma nella recente ordinanza del 5 aprile 2017, con la quale – proprio in ragione della posizione assunta dalla Suprema Corte - è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’INPS.

La vicenda trae origine dalla c.d. “Operazione Poseidone” che prevedeva l’incrocio dei dati tra soggetti titolari di partita IVA e la dichiarazione relativa alla “attività prevalente” indicate nei Modelli UniciSP. Nello specifico, la fattispecie ha riguardato l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti INPS del socio accomandatario di una s.a.s., sul presupposto che la società svolgesse attività commerciale e che la stessa costituisse la prevalente occupazione del socio.

E’ stato, quindi, proposto ricorso in prevenzione per ottenere l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla Gestione Esercenti Attività Commerciali; nonostante una sentenza in tal senso in primo grado, confermata in appello, INPS ha proposto l’impugnazione.

La Corte di Cassazione, verificato che la Corte di merito – tramite accertamento in fatto immune da vizi – si fosse espressa in modo conforme ai principi di recente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Ente previdenziale ai sensi dell’art. 360bis c.p.c., il quale – appunto – consente tale declaratoria qualora il provvedimento impugnato sia conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non  offra elementi sufficienti a mutare l’orientamento di legittimità.

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