Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro con automezzo aziendale e i periodi di temporanea inattività tra una lavorazione e l’altra, in cui il lavoratore non è libero di disporre liberamente di sé stesso, rientrano nell’orario di lavoro, e sono pertanto da computare come prestazione effettiva. È quanto emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione, che si è espressa sulla vicenda particolare di un dipendente pubblico.
I fatti
La sentenza in oggetto è la n. 24828 del 9 ottobre 2018. Il lavoratore protagonista della vicenda, assunto come addetto alla sostituzione di lampade della pubblica illuminazione e lavori di piccola manutenzione presso due comuni, si recava a svolgere queste mansioni con l’automezzo aziendale direttamente dalla sua abitazione, ed era costretto tra una lavorazione e l’altra a permanere presso tali comuni.
Egli, quindi, aveva richiesto il pagamento degli straordinari in relazione:
- al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro
- al periodo di permanenza sul luogo tra una lavorazione e l’altra
La sentenza della Corte di merito e quella della Corte di Cassazione
La Corte di merito, alla quale il dipendente si era rivolto, aveva rigettato la sua richiesta. Decisione riformata, però, dalla Corte di Cassazione, che ha invece accolto la sua istanza.
Le motivazioni della sentenza: cosa comprende l’orario di lavoro?
La Suprema Corte ha in questa circostanza chiarito che nell’orario di lavoro va computato non solo il tempo della prestazione effettiva (e quindi, in questo caso, il periodo di tempo necessario a sostituire le lampade e ad effettuare i lavori di manutenzione commissionati), ma anche il tempo totale di disponibilità del dipendente sul luogo di lavoro, compreso quello necessario all’espletamento di attività prodromiche allo svolgimento delle mansioni vere e proprie, cioè tutti i periodi di tempo in cui il lavoratore non è libero di autodeterminarsi.
Infatti il Decreto Legislativo n.66/2003, all’Articolo 1, comma 2, lettera a), specifica che quando si parla di orario di lavoro ci si riferisce a "qualsiasi periodo in cui il lavoratore resta a disposizione del proprio datore di lavoro, nell'esercizio delle sue attività lavorative o delle sue funzioni", con esclusione degli intervalli di tempo in cui il dipendente gode della piena disponibilità di sé stesso.
In altre parole, per far sì che si configuri a tutti gli effetti un rapporto di lavoro non importa tanto l’attività lavorativa svolta di per sé, ma piuttosto la quantità di tempo che il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro, e pertanto la quantità di tempo libero di cui il lavoratore perde la propria disponibilità.
Riposo intermedio e temporanea inattività: che differenza c’è?
La Suprema Corte ha richiamato anche la necessaria e fondamentale distinzione tra:
- riposo intermedio: un periodo di tempo in cui il dipendente non svolge le proprie mansioni e può disporre liberamente di sé stesso (anche se può essere costretto a rimanere nella sede di lavoro o a subire qualche limitazione)
- temporanea inattività: un periodo di tempo in cui il dipendente è inoperoso ma obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza lavoro per ogni eventuale necessità.
Il viaggio verso la sede lavorativa e il periodo di inattività intermedio devono essere remunerati
In questo caso, quindi, nell’orario di lavoro sono da computare, appunto, anche il periodo di tempo impiegato dal dipendente per raggiungere i due comuni sede della prestazione lavorativa e il periodo di inattività tra le diverse lavorazioni.
La Corte di Cassazione ha sottolineato infine come il fatto che l’automezzo aziendale fosse già in possesso del lavoratore (il quale non aveva la necessità di andare a ritirarlo nella sede aziendale) sia ininfluente ai fini della decisione, anzi dimostri che l’inizio della prestazione lavorativa coincide proprio con il porsi alla guida.
Articolo di approfondimento: https://blog.trifiro.it/orario-di-lavoro-e-prestazione-effettiva