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Orario di lavoro e prestazione effettiva

Orario di lavoro e prestazione effettiva

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

Con sentenza n. 24828 del 9 ottobre 2018 la Suprema Corte ha esaminato il caso di un lavoratore, addetto alla sostituzione di lampade della pubblica illuminazione e lavori di piccola manutenzione presso due comuni, il quale aveva chiesto il pagamento del lavoro straordinario relativamente al tempo impiegato per raggiungere tali comuni, con l’automezzo aziendale e dalla propria abitazione, nonché per il tempo di permanenza presso tali comuni tra una lavorazione ed un’altra.
 
La Suprema Corte, riformando la sentenza della Corte di merito, che aveva rigettato la domanda del lavoratore, ha ricordato che: a) costituisce orario di lavoro non solo il tempo della prestazione effettiva, ma anche la disponibilità del dipendente sul luogo di lavoro e, in particolare, l’espletamento di attività prodromiche allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidate, ove il lavoratore non dimostri di essere libero di autodeterminarsi; b) il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile come orario di lavoro, e temporanea inattività, computabile, consiste nella differente condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso può disporre liberamente di sé stesso per un certo periodo di tempo (anche se costretto a rimanere nella sede del lavoro o subire qualche limitazione), mentre nel secondo caso, pur rimanendo inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza lavoro per ogni eventuale necessità.
 
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte ha evidenziato, ai fini del giudizio di rinvio, che la prestazione deve essere remunerata in misura corrispondente al tempo complessivo di messa a disposizione delle energie lavorative occorrenti per lo svolgimento dei compiti più strettamente operativi (sostituzione lampade e lavori di piccola manutenzione); inoltre, la circostanza che l’automezzo di servizio si trovi nell’immediata disponibilità del lavoratore (che, quindi, non ha necessità di passare a ritirarlo presso la sede dell’azienda) non rileva al fine di escludere la fondatezza della domanda, in quanto ciò dimostra che l’inizio della prestazione avviene proprio con il mettersi alla guida dell’automezzo.

 

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