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Il punto su: limiti all’obbligo di informazione della Banca, dopo l’acquisto del  titolo ad opera del cliente.

Il punto su: limiti all’obbligo di informazione della Banca, dopo l’acquisto del titolo ad opera del cliente.

A cura di Vittorio Provera

Il tema della distinzione  degli obblighi in capo alla Banca  di informazione al cliente, nel momento in cui questi  si impegna finanziariamente in una operazione di acquisto, così come nel periodo successivo - con riferimento all’andamento dello strumento finanziario acquistato -  è quanto mai attuale e coinvolge in modo rilevante le attività dei Giudici, sia di merito che di legittimità.

Su tale argomento è stata recentemente emessa una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 22 febbraio 2017 n. 4602, che si è occupata di delineare e circoscrivere i limiti entro i quali la Banca può essere tenuta a fornire – dopo l’acquisto – attività di consulenza ed informazione inerente la situazione del titolo.

La vicenda prende spunto da un giudizio avviato avanti al Tribunale di Rovereto, da un risparmiatore che aveva convenuto un Istituto di Credito, chiedendo la condanna del medesimo alla restituzione di un determinato importo, corrispondente all’acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, effettuato tramite la Banca dal cliente stesso. In particolare quest’ultimo lamentava che l’acquisto delle obbligazioni sarebbe stato sollecitato dal funzionario della Banca pochi mesi prima del fallimento della Società americana e non sarebbe stata fornita, dopo l’investimento, corretta informativa sull’andamento del titolo e sulle condizioni dell’emittente, con ciò traendo in inganno l’investitore.

L’Istituto di Credito si era costituito in giudizio contestando le doglianze della controparte ed allegando, al contrario, di aver avvisato l’interessato della inadeguatezza dell’operazione, sconsigliando di porre in essere l’acquisto.

Il Tribunale di Rovereto aveva respinto, ad esito del giudizio di primo grado, le pretese del risparmiatore; anche in sede di appello i Giudici avevano confermato la decisione di primo grado.

Promosso il giudizio di Cassazione, la Suprema Corte ha esaminato sotto diversi profili il caso di specie e delimitato gli ambiti di responsabilità in capo all’intermediario finanziario.

In primo luogo si è preso atto che la Banca aveva comunicato al cliente che l’investimento, prescelto dal risparmiatore, risultava essere inadeguato e inappropriato.  In tal modo si era posta in essere un’attività di consulenza nella fase iniziale dell’operazione, che si era conclusa con il rilascio di un parere sfavorevole all’acquisto delle obbligazioni; assolvendo anche gli obblighi informativi posti a carico dello stesso.

Per i Giudici di Cassazione, la circostanza che la Banca abbia espresso un giudizio – attraverso una valutazione negativa sul carattere non appropriato dell’operazione - non determina (in presenza, comunque,  dell’effettuato investimento contro il parere della Banca) il sorgere di un ulteriore impegno dell’Istituto di Credito ad informare, successivamente, il cliente di qualsiasi modifica rilevante delle caratteristiche delle obbligazioni acquistate, in modo da consentirgli eventuali diverse determinazioni, anche di disinvestimento.

Al riguardo, per la Corte di legittimità - conformemente a quanto ritenuto anche in sede di appello  è escluso che la Banca (avendo nel caso di specie un ruolo di mero intermediario) assuma altresì  un obbligo di svolgere un'attività di consulenza successiva alla conclusione dell’operazione, che essa stessa aveva sconsigliato.

Questa, infatti, era tenuta a fornire un servizio di  esecuzione ordini e non di consulenza per la gestione del portafoglio; solo  in questo secondo caso, qualora fosse stato previsto un simile incarico, l’Istituto sarebbe stato tenuto ad ulteriori impegni di informativa sull’andamento del titolo.

Analogamente sarebbe accaduto qualora il cliente avesse effettuato un’operazione di investimento su prodotti o titoli consigliati dalla Banca, poiché in tal caso sarebbe stato più incisivo l’obbligo di verificare l’esattezza delle informazioni e le eventuali omissioni o reticenze da parte dell’ Istituto di Credito.

Al contrario, era emersa in corso di causa (in base alla documentazione prodotta) la circostanza che il cliente aveva sottoscritto un modulo, predisposto dalla Banca, ove era stata resa manifesta la consapevolezza del cliente stesso – a fronte delle informazioni fornite dalla Banca – del carattere inadeguato e inappropriato dell’operazione, rispetto alle conoscenze  e le esperienze dell’investitore.

Tale fatto poteva essere apprezzato come confessione stragiudiziale del risparmiatore in merito alla rischiosità dell’investimento, anche considerando il suo profilo. Il predetto documento, inoltre,  comprova l’avvenuto adempimento degli obblighi di informazione in capo alla Banca.

In tale contesto – per la Corte - non può essere accolta la controdeduzione del risparmiatore il quale, proprio a fronte della documentazione che evidenziava il rischio e l’inadeguatezza, sosteneva che l’operatore finanziario avrebbe dovuto fornire un maggior grado di tutela verso il cliente.

In punto – come detto – assume rilievo il fatto che il contratto concluso tra le parti in causa era, sotto ogni profilo, qualificabile come mero conferimento di un ordine di acquisto.

A riguardo, l’art. 53 del Regolamento CONSOB n. 16190/2007 prevede che, nei casi di servizi diversi dalla gestione di portafogli, gli intermediari devono fornire al Cliente informazioni essenziali riguardante l’esecuzione dell’ordine e, se richiesto, anche sullo stato dell’ordine.

Peraltro, anche qualora  la Banca fornisca un ulteriore servizio di deposito titoli e amministrazione, ciò non determina in alcun modo un obbligo di aggiornare l’interessato sull’andamento dei titoli nella fase post-contrattuale, per la durata dell’investimento.

   Per contro,  un tale impegno sussiste – come detto - in presenza  di un rapporto di gestione degli investimenti e di consulenza che coinvolge la Banca, esponendola ovviamente a maggiori obblighi e responsabilità e, d’altro canto, pone a carico del Cliente  costi superiori.

La pronuncia della Suprema Corte è stata oggetto di talune critiche, in quanto considerata riduttiva, anche alla luce di disciplina codicistica e della normativa speciale. In particolare si è richiamato l’art. 1838 c.c. in forza del quale  l’ Istituto di Credito, che gestisce l’attività di deposito titoli in amministrazione, dovrebbe altresì “in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli” in amministrazione. Tale norma (ad opinione di qualche commentatore) imporrebbe un impegno a comunicare al Cliente  atti/situazioni occorse dopo l’esecuzione dell’ordine, conosciuti e conoscibili dall’intermediario, che possano alterare la situazione di investimento iniziale. Alterazione che indurrebbe lo stesso investitore ad intervenire con operazioni di altro tipo, compreso di disinvestimento.

Ovviamente si tratta di una presa di pozione sicuramente più cautelativa per gli investitori, ma che può determinare situazioni di criticità e  abuso, in assenza di un incarico di gestione, tanto più in casi come quello in esame, ove il cliente ha preteso di operare in piena libertà decisionale (in contrasto con quanto espresso dall’intermediario in fase di informazione sull’investimento).

Il tema, comunque, non è sicuramente esaurito e darà luogo a   ulteriori interventi.


 

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