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Il punto su: Concessione abusiva di credito e responsabilità delle banche, contrasto giurisprudenziale della Suprema Corte

Il punto su: Concessione abusiva di credito e responsabilità delle banche, contrasto giurisprudenziale della Suprema Corte

A cura di Vittorio Provera

Nel linguaggio comune si parla di “abusiva concessione del credito”, allorché viene riconosciuto un finanziamento ad un’azienda già in situazione di dissesto, cosicché la medesima può continuare ad operare e, in tal modo, vengono ritardate le iniziative per l’avvio di procedure concorsuali a tutela dei creditori ed idonee a disciplinare il dissesto finanziario. Peraltro, l’attuale riforma del diritto fallimentare ha determinato un mutamento nella individuazione delle priorità, ponendosi come obiettivo principale la conservazione dell’impresa anziché la cancellazione della stessa; sempre che sia possibile procedere ad un risanamento o, quanto meno, al mantenimento anche parziale degli assetti al fine di favorire anche una eventuale cessione anche frazionata dell’azienda.

Aver dunque privilegiato una finalità di conservazione – per quanto possibile – dell’azienda, ha condotto il legislatore, da un lato, a mitigare quelle azioni che, in precedenza, erano finalizzate alla liquidazione dei beni e, dall’altro, a sviluppare procedure e sistemi per ricercare soluzioni alternative alla cessazione totale dell’impresa.

In tale contesto si deve porre un’attenta valutazione all’attività delle banche, laddove le stesse siano sostanzialmente impegnate a favorire il perseguimento delle finalità di conservazione e prosecuzione delle aziende.

Orbene, queste considerazioni preliminari sono utili a delineare un quadro di fondo di carattere giuridico e sostanziale, in cui sono intervenute due recenti decisioni della Suprema Corte emesse in materia di ammissibilità o meno dell’azione risarcitoria nei confronti di banche, che abbiano concesso crediti ad aziende poi dichiarate fallite.

La prima sentenza del 20 aprile 2017 n. 9983 riguarda il caso in cui, un curatore del fallimento di una società a responsabilità limitata, aveva convenuto in giudizio due amministratori della società fallita e tre istituti di credito. Ai primi era contestato di non aver assunto i provvedimenti imposti dalla legge in situazione di perdita del capitale sociale, ma anzi di aver chiesto ed ottenuto finanziamenti ed istituti di credito. Alle banche era stato imputato di aver concesso ingiustificatamente e mantenuto la linea di credito in favore dell’azienda poi fallita, con ciò violando le regole di sana e prudente gestione che dovrebbero informare l’attività bancaria.

In primo ed in secondo grado era stata dichiarata la carenza di legittimazione del fallimento per quanto concerne l’azione verso le banche, richiamando un orientamento ormai consolidato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. 7029/2006, 7030/2006 e 7031/2006), secondo il quale detta azione è uno strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore analogo all’azione ex art. 2395 c.c.. Al contrario la legittimazione del Curatore (in base alla legge fallimentare) ad agire in rappresentazione dei creditori, è limitata alle azioni di massa, per ricostruire il patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica. Tuttavia, nella sentenza n. 9983/2017 della Suprema Corte si è statuito che – fermo quanto precede - vi può essere una responsabilità “concorrente” della banca, azionabile dal curatore (ex art. 146 L.F. in correlazione con l’art. 2393 c.c.) qualora gli amministratori di una società - che ha perso il capitale sociale - decidano di ricorrere al credito bancario, anziché avviare le opportune procedure concorsuali previste dalla legge. In questo caso l’erogazione del credito ad opera dell’istituto finanziatore integra un concorrente illecito per avventata e imprudente concessione del finanziamento che ha aggravato il dissesto prima dell’avvio della procedura e determina un danno per la società oltre che per i creditori, con obbligo risarcitorio in via solidale (art. 2055 c.c.).

Poco dopo tale decisione, sempre i Giudici di legittimità, con diversa pronuncia in data 11 aprile- 12 maggio 2017 n. 11798, hanno assunto una determinazione contraria. In breve, il caso riguardava un’azione risarcitoria che il Commissario di una Società in Amministrazione Straordinaria aveva avviato nei confronti di un pool di banche, asserendo che il finanziamento erogato dalle stesse all’impresa in crisi avrebbe provocato un danno sia al patrimonio sociale sia ai creditori concorsuali.

Anche in questo caso i Giudici di merito, in primo e secondo grado (rispettivamente Tribunale di Monza e Corte di Appello di Milano), avevano respinto l’azione. Avviato il giudizio avanti la Suprema Corte, questa ha confermato l’inesistenza di una legittimazione degli Organi della procedura a dar corso ad azioni risarcitorie, aventi carattere individuale ex art. 2395 c.c.

A differenza della pronuncia n. 9983/2017 prima riportata, in questa più recente statuizione si è tuttavia precisato che la possibilità di agire nei confronti della banca, ex art. 146 L.F. e 2393 c.c., quale terzo responsabile del danno cagionato per abusivo ricorso (e conseguente concessione) del credito alla società fallita è soggetta ad una ben precisa condizione, già affermata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13413 del 2010.

Più precisamente, la stessa risiede nell’avvenuta condanna penale “ dell’amministratore e del direttore della banca, in concorso, in bancarotta e ricorso abusivo del credito, da cui viene desunto il concorso dalla banca convenuta in relazione alla condotta del proprio funzionario nella responsabilità per mala gestio dell’amministratore”. Nel caso in esame, tuttavia, non erano emersi comportamenti degli amministratori rilevanti sotto il profilo penale e concorrenti con l’azione di funzionari dell’istituto di credito. In conseguenza era stata confermata la decisione della Corte di Appello che aveva escluso il coinvolgimento della banca.

E’ evidente che le due pronunce hanno assunto posizioni decisamente difformi, posizioni che alimenteranno un nuovo dibattito dottrinario e giurisprudenziale su questo tema. In tale dibattito potranno assumere rilievo anche le considerazioni svolte in premessa circa i criteri ispiratori dell’attuale legge fallimentare, finalizzati a consentire, per quanto possibile, la continuazione dell’impresa; cosicché non dovrebbe essere imposta una eccessiva responsabilizzazione e penalizzazione delle banche, allorché le stesse operino in funzione di sostegno alle imprese per le finalità di cui sopra.

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