Il patto di fedeltà nell’ambito del rapporto di agenzia
A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
La clausola contrattuale, liberamente sottoscritta dalle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale e recante la doppia sottoscrizione dell’agente, concernente il pagamento di una penale in caso di recesso anticipato e di conseguente violazione del “patto di fedeltà” in ordine alla durata minima del rapporto, è pienamente valida e rispondente ad un’apprezzabile funzione economico-sociale, essendo ispirata dalla finalità di garantire una pattuizione di durata minima delle obbligazioni che l’agente ha liberamente negoziato, e a fronte della quale il contratto prevede specifiche utilità economiche.
La sua funzione non è quella di sanzionare l’inadempimento connesso all’obbligo di dare preavviso, quanto quella di liquidare anticipatamente il danno derivante dal fatto di avere confidato nella permanenza del rapporto per un certo lasso di tempo, investendovi invano aspettative di maggiori utilità e profitti.