Gli oneri probatori che incombono sul dirigente che invoca il pagamento della retribuzione variabile.
Causa seguita da Tommaso Targa
Corte di Cassazione, sentenza 28 settembre 2018 n. 23607
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un dirigente rivendicava, nei confronti dell’azienda resistente, il pagamento della retribuzione variabile, lamentando che quest’ultima (non solo) non gli aveva corrisposto alcunché a tale titolo, ma nemmeno ab imis gli aveva assegnato obiettivi al cui raggiungimento avrebbe potuto maturare il diritto al bonus: e ciò, seppur la lettera di assunzione richiamasse l’inserimento del dirigente nel piano aziendale di MBO.
Con la sentenza in commento, la Cassazione ha confermato il decisum dei giudici di merito che hanno rigettato le pretese del dirigente per mancato assolvimento degli oneri probatori su di lui gravanti.
Nello specifico, la sentenza ha ribadito il principio, già affermato dalla Corte d’Appello di Genova, oggetto di impugnazione, secondo cui il dirigente che invoca il pagamento della retribuzione variabile deve allegare e dimostrare a) quali sono i contenuti del sistema di incentivazione e, dunque, b) i concreti parametri a cui fare riferimento per poter valutare, almeno in termini probabilistici, che egli avrebbe potuto maturare il diritto al pagamento del bonus rivendicato, se gli fossero stati assegnati obiettivi coerenti con tale sistema di incentivazione.
Al riguardo, il principio di diritto affermato dalla Cassazione è il seguente: “il dirigente che invoca il pagamento del bonus deve fornire adeguata allegazione e prova degli elementi che, seppur in via presuntiva, avrebbero potuto consentire non soltanto la individuazione degli obiettivi cui ricollegare la retribuzione pretesa, ma anche e soprattutto le circostanze dirette a rappresentare il possibile raggiungimento degli stessi da parte del medesimo.
Nella costruzione del diritto al risarcimento del danno nell’ipotesi di retribuzione variabile risulta elemento essenziale non solo la mancata fissazione degli obiettivi da parte della società, ma anche la prova che, se fissati, quelli sarebbero stati con ogni probabilità raggiunti dal lavoratore. Il difetto di tale circostanza, il cui onere di prova non può che incombere sul soggetto che azioni la domanda risarcitoria, rende evidentemente non completa la fattispecie allegata e non esaminabile dal giudice la pretesa avanzata”.
Così argomentando, la Cassazione ha negato la fondatezza della tesi - talvolta sostenuta in dottrina e giurisprudenza - secondo cui il dirigente a cui non sono stati assegnati obiettivi (sebbene la lettera di assunzione lo preveda) avrebbe diritto, per ciò solo, al pagamento del bonus in base al principio generale ex art. 1359 cod. civ. secondo cui “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa”.