Giusta causa di recesso dal contratto di agenzia: rilevano anche i comportamenti dell’agente in costanza di un pregresso rapporto con altro preponente.
Nell’ambito del rapporto di agenzia, le parti possono stipulare un patto di stabilità assistito da clausola penale.
Causa seguita da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
Tribunale di Pescara, sentenza del 13.9.2018
Gli illeciti commessi dall’agente nell’esercizio dell’attività di promotore finanziario, sia pure nel corso di precedente rapporto con altra preponente, sono idonei a far venire meno, nella attuale preponente, ogni fiducia in un futuro corretto e diligente svolgimento dell’incarico da parte dell’agente e integrano, per la loro gravità, gli estremi della giusta causa di recesso.
Nei rapporti di durata, le parti possono liberamente disporre della facoltà di recesso e, quindi, anche pattuire, a fronte del riconoscimento di un trattamento economico di miglior favore, una clausola contrattuale di durata minima del rapporto nella quale si stabilisca un obbligo risarcitorio a carico della parte recedente per l’ipotesi di cessazione anticipata (rispetto alla durata minima convenuta) per causa alla stessa imputabile. Una clausola siffatta è pienamente valida e non contrasta con alcuna norma o principio dell’ordinamento giuridico, né assume carattere vessatorio. Essa opera in funzione dissuasiva rispetto alla violazione del patto di stabilità, nonché quale liquidazione convenzionale anticipata del danno da inadempimento derivante dall’avere la preponente investito e confidato nella continuità del rapporto e nelle relative previsioni economiche di redditività dell’attività dell’agente.