Se un lavoratore esegue un ordine illegittimo impartitogli da un superiore, la società ha la facoltà di licenziarlo per giusta causa? Non è detto:come si evince da due recenti sentenze della Corte di Cassazione la legittimità del licenziamento va valutata caso per caso, dato che nei rapporti di lavoro non trova applicazione l’articolo 51 del codice penale.
Vediamo nel dettaglio le due vicende e i pronunciamenti della Suprema Corte.
La prima vicenda oggetto di esame
La prima fattispecie esaminata dalla Cassazione (che si è espressa con la sentenza n. 23600 del 28 settembre 2018) riguardava il caso di un dipendente al quale era stato chiesto di simulare l’esecuzione di alcuni lavori, per poter inserire nelle cartografie e nel patrimonio aziendale alcune tubature che in realtà erano state installate in anni precedenti.
Il dipendente aveva quindi contabilizzato i lavori fasulli all’interno del sistema informatico aziendale e pagato gli importi delle relative fatture alle imprese individuate come appaltatrici (le somme erano poi state detratte da quanto dovuto alle stesse imprese per altri lavori che erano stati realmente eseguiti).
Una volta scoperto l’illecito, l’azienda aveva intimato al lavoratore il licenziamento per giusta causa. La Corte di merito, a cui egli si era rivolto, aveva ritenuto il licenziamento illegittimo, escludendo l’intenzione di ledere gli interessi aziendali e qualsiasi profilo di negligenza da parte sua.
Licenziamento legittimo: le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha però cassato la decisione, sancendo invece la legittimità del provvedimento: i giudici hanno fatto notare che l’ordine impartito dal superiore comportava la violazione delle procedure interne (perché faceva apparire come recenti lavori in realtà eseguiti e pagati in passato).
In assenza di una procedura alternativa (e lecita) per l’aggiornamento della cartografia il dipendente, adempiendo al proprio dovere di diligenza e fedeltà, avrebbe dovuto segnalare l’inefficienza e il limite del sistema e richiedere interventi migliorativi, non attuare lo stratagemma descritto.
Rapporti di lavoro, l’articolo 51 del codice penale non è applicabile
La Corte di Cassazione ha sottolineato che nel rapporto di lavoro non trova applicazione l’articolo 51 del codice penale, che esclude la punibilità di un comportamento illegittimo se esso è attuato per adempiere a un ordine della pubblica autorità.
In altre parole, nel diritto del lavoro il superiore gerarchico non è una pubblica autorità e il fatto che il dipendente abbia obbedito a un suo ordine non basta ad escludere a priori l’esistenza di una giusta causa di licenziamento.
Legittimità del licenziamento: i criteri da considerare
L’esecuzione di un ordine illegittimo può quindi portare al licenziamento per giusta causa, ai sensi dell’articolo 2119 del Codice Civile. La legittimità del licenziamento, ha sottolineato la Suprema Corte, va valutata caso per caso, tenendo conto in particolare del grado di divergenza dell’ordine rispetto ai principi dell’ordinamento e del carattere palese, o meno, di tale illegittimità.
La seconda sentenza: licenziamento illegittimo
Vediamo infatti che, in una pronuncia di pochi giorni posteriore a quella appena descritta (la n. 23878 del 2 ottobre 2018) la Corte di Cassazione ha dato un parere opposto, sancendo invece l’illegittimità di un licenziamento per giusta causa.
La vicenda esaminata, stavolta, vedeva al centro la condotta di un lavoratore che, su ordine del proprio Area Manager, aveva posto in atto dei comportamenti scorretti (che violavano le procedure aziendali) per convincere i clienti a stipulare contratti di fornitura di servizi.
Licenziato, si era rivolto alla Corte di merito che aveva ritenuto illegittimo il provvedimento. La Suprema Corte, in questo caso, ha confermato questa decisione. Centrali, nella motivazione, gli elementi di “estrema diffusività della irregolare pratica commerciale”, oltre che le pressioni esercitate sul venditore e la diffusa consapevolezza dei vertici sulle prassi utilizzate.
In pratica, il contesto aziendale in cui il dipendente aveva posto in essere il comportamento illecito, un ambiente in cui le pratiche scorrette erano ben conosciute e all’ordine del giorno, faceva sì che non si potesse parlare di lesione del rapporto di fiducia con il datore di lavoro, né di gravi inadempienze da parte del lavoratore. Ecco perché il suo licenziamento per giusta causa era stato quindi confermato come illegittimo.
Articolo di approfondimento: https://blog.trifiro.it/l-esecuzione-di-un-ordine-illegittimo-impartito-dal-superiore-gerarchico