E’ legittima la previsione di clausole risolutive espresse nel contratto di agenzia.
Causa seguita da Luca Peron
(Tribunale di Padova, sentenza 17 ottobre 2017)
Nel caso esaminato dalla sentenza in oggetto, il rapporto di agenzia si interrompeva a seguito della ricezione, da parte dell’agente, della missiva con cui la preponente comunicava il recesso avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista in contratto, per essersi l’agente rifiutato di partecipare alle iniziative commerciali poste in essere dalla preponente per incentivare e dare impulso agli investimenti pubblicitari dei clienti, nonché di partecipare alle riunioni indette dai responsabili territoriali della preponente. L’agente deduceva l’illegittimità del recesso e chiedeva la corresponsione dell’indennità di mancato preavviso e dell’indennità suppletiva di clientela.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale riteneva legittimo il recesso e, con riferimento alla clausola risolutiva espressa, affermava che, a differenza di quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato, la disciplina del contratto di agenzia non preclude alle parti la stipulazione della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.). Il Tribunale ha quindi giudicato che, ove le parti abbiano preventivamente valutato l’importanza Newsletter 12 di un determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sulla gravità dell’inadempimento stesso rispetto all’interesse della controparte. Deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quantomeno a titolo di colpa che, peraltro, si presume ai sensi del’art. 1218 cod. civ., verificandosi una inversione dell’onere della prova