Quietanza
Il creditore che rilasci al debitore dichiarazione di ricezione in pagamento di un assegno bancario non circolare assevera, indipendentemente dall’utilizzo del nomen “quietanza”, non il fatto dell’adempimento dell’obbligazione ma il mero fatto del ricevimento dell’assegno.
Al di là del nomen adoperato dal creditore, la dichiarazione di ricezione del pagamento mediante assegno non costituisce quietanza in senso tecnico, la quale, ai sensi dell’art. 1199 c.c., è asseverazione del pagamento liberatorio (e tale non è quello del pagamento mediante comune assegno bancario), ma è mera dichiarazione di scienza avente ad oggetto la ricezione dell’assegno.
(Cassazione civile, 22/1/2019, n.1572)
Danno non patrimoniale
In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, ai fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sè, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili."
(Cassazione civile, 13/02/2019, n.4151)
Interpretazione del contratto
In tema di interpretazione del contratto, quella data dal giudice non deve invero essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra.
(Cassazione civile, 12/02/2019, n.3964)
Nullità del contratto di locazione
Se un contratto di locazione è dichiarato nullo, pur conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione il diritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata, tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore.
(Cassazione civile, 12/2/2019, n. 3971)