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ASSICURAZIONI, LOCAZIONI, RESPONSABILITA’ CIVILE - Novembre

ASSICURAZIONI, LOCAZIONI, RESPONSABILITA’ CIVILE

A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

 

Contratto a favore di terzo – assicurazione sulla vita

Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto.

Nel momento in cui l’assicurato individua il beneficiario, questi acquista un diritto jure proprio, ma nello stesso tempo la liquidazione dell’indennizzo da parte dell’assicuratore non farà più parte del patrimonio dell’assicurato al momento della morte di questi. Residua in capo all’assicurato un unico potere, quello di revocare la designazione del beneficiario.

(Cass. 15 ottobre 2018, sent. n. 25635)

 

Responsabilità della Banca per il pagamenti dell’assegno a soggetto non legittimato

Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.

(Cass. 12 novembre 2018, sent. n. 28845)

 

Successione nel contratto di locazione

Il locatore, pur in presenza di una successione nel contratto "ex latere conductoris" di stampo legale e non negoziale, ha comunque il diritto di conoscere quale sia il soggetto divenuto nuovo titolare dei diritti e degli obblighi scaturenti dal rapporto (sia agli effetti di un controllo della regolarità della vicenda traslativa, sia agli effetti dell'individuazione della controparte interessata alle future vicende contrattuali, quali la rinnovazione, l'aggiornamento del canone, la risoluzione). L'automatismo del meccanismo successorio disciplinato nell'art. 6 legge n. 392 del 1978 implica, infatti, la ininfluenza di un qualsivoglia apporto volitivo, di adesione o di accettazione da parte del locatore ceduto, ma non implica altresì che, in un rapporto contrattuale di durata a prestazioni corrispettive, il cambiamento di titolarità di uno dei due contraenti possa operare e svolgere i propri effetti nella ignoranza dell'altro.

(Cass. 30 ottobre 2018, sent. n.27441)

 

 

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