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ASSICURAZIONI, LOCAZIONI, RESPONSABILITA’ CIVILE - Massimario di Giurisprudenza

ASSICURAZIONI, LOCAZIONI, RESPONSABILITA’ CIVILE

Tra le nostre sentenze

L’estratto conto non prova la stipulazione della polizza

Causa seguita da Bonaventura Minutolo e Francesco Torniamenti

L’estratto conto della polizza assicurativo non è di per sé, idoneo a provare, la stipulazione del contratto assicurativo e, pertanto, non è opponibile all’assicuratore.

Così ha statuito il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, all’esito di un giudizio promosso dall’assicuratore in opposizione ad un decreto ingiuntivo notificatogli dall’assicurato che ingiungeva il pagamento del valore di riscatto di una polizza vita arrivata a scadenza.

In particolare, la compagnia si è opposta al decreto eccependo la carenza di prova del credito in quanto l’attore non aveva prodotto il contratto assicurativo né aveva documentato il pagamento dei premi limitandosi a produrre un estratto conto della polizza scevro di ogni valore probatorio in quanto non sottoscritto dalla compagnia e, comunque, idoneo solamente a dimostrare l’entità degli importi che spetterebbero all’assicurato in caso di riscatto della polizza ove ne ricorressero le condizioni.

Il Tribunale, in accoglimento alle tesi difensive della compagnia, ha revocato il decreto ingiuntivo precisando che l’estratto conto non può certo costituire, da solo, valida prova del vincolo contrattuale in assenza di documentazione che attesti la stipulazione della polizza e della prova circa il versamento del premio di perfezionamento.

Il contratto di assicurazione, infatti, deve per legge essere provato per iscritto ai sensi dell’art. 1888 c.c., e tale prova, quindi, non può essere presunta.

(Tribunale di Roma 27 febbraio 2018)

 

Presupposti di ammissibilità dell’appello

Causa seguita dall’Avv. Bonaventura Minutolo

E’ inammissibile l’appello incidentale con il quale la parte si limiti a riproporre le tesi già sottoposte al primo Giudice e da questi motivatamente disattese, senza la proposizione di apposita e specifica contestazione agli argomenti giuridici esposti nella sentenza impugnata.

(Corte di Cassazione, sent. n. 15323/2018)

 

MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA

A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

 

Annullamento del contratto di assicurazione – dichiarazioni inesatte e reticenze

Il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c., quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro.

(Cassazione civile, 29/05/2018, sent. n. 13399)

 

Circolazione stradale – tamponamento

Nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.

(Cassazione civile, 15/06/2018, sent. n. 15788)

 

Penale – riduzione ad equità

In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività di essa se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta.

(Cassazione civile, 15/06/2018, sent. n. 15753)

 

Disconoscimento di scrittura privata

In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività di essa se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta.

(Cassazione civile, 15/06/2018, sent. n. 15753)

 

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