ASSICURAZIONI, LOCAZIONI, RESPONSABILITA’ CIVILE
A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
Leasing
Non è nulla, né vessatoria, la clausola che prevede il trasferimento dei rischi della perdita del veicolo in capo al conduttore e l'obbligo di questi di corrispondere i canoni dovuti e a scadere successivamente all'evento dannoso. Rientra, infatti, nella logica del contratto di leasing traslativo il fatto che il conduttore venga a rispondere della perdita del veicolo, poiché la clausola che alloca il rischio della perdita al conduttore si inquadra in un rapporto contrattuale ove il conduttore assume la piena disponibilità del bene, destinato a passare in sua proprietà.
(Cassazione civile, 10/05/2018, n. 11259)
RCA – Fondo di Garanzia
In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell'ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza RCA e, tuttavia, l'affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se esperire l'azione diretta, ex art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005, nei confronti dell'assicuratore del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno; oppure l'azione risarcitoria, ex art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa. La situazione di apparenza non può che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima e non può, invece, essere intesa come ostacolo al perseguimento dell'interesse proprio del danneggiato, venendo ad essere opposta come eccezione di merito fatta valere dalla impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per sottrarsi alla azione risarcitoria fondata sulla accertata - mancanza di una copertura assicurativa per il veicolo danneggiante.
(Cassazione civile, 04/05/2018, n. 10588)
Assicurazione contro i danni – pluralità di assicurazioni
Nel caso in cui il contraente abbia stipulato due polizze, a copertura del medesimo rischio di assicurazione contro l'invalidità permanente da malattia, in assenza di un collegamento negoziale tra le due polizze o di previsioni specifiche sulla loro cumulabilità, si è in presenza di due assicurazioni relative al medesimo rischio con quantificazione predeterminata del danno e conseguente operatività del principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. Il danno corrisponde all'importo più ampio indicato da una delle due polizze.
(Cassazione civile, 04/05/2018, n. 10602)
Condominio – regolamento – criteri di interpretazione
Nel fornire un interpretazione alle clausole del regolamento contrattuale, il Giudice deve utilizzare i canoni ermeneutici previsti dal codice civile e, quindi, leggere le clausole complessivamente e non limitarsi alla singola disposizione (art. 1363 c.c.), e cercare di ricostruire la volontà e l'intenzione delle parti contraenti (art. 1362 c.c.).
(Cassazione civile, 03/05/2018, n. 10478)
Compensazione” impropria”
In tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i crediti abbiano origine da un unico rapporto - la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento - nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono.
(Cassazione civile, sez. lav., 26/04/2018, n. 10132)