“Cambio di casacca” e decadenza: la disciplina prevista per le rappresentanze sindacali unitarie (rsu) e’ applicabile anche ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (rls)
Tribunale di Trento, sez. lavoro, n. 38/2016, confermato da Tribunale di Trento, sez. lavoro, n. 130/2017
Causa seguita da Giacinto Favalli e Barbara Fumai
Il Giudice del Lavoro di Trento, nell’ambito di un giudizio ex art. 28 Stat. Lav., ha statuito la possibilità di applicare la disciplina riguardante la decadenza degli RSA per il c.d. “cambio di casacca” ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il caso era quello di un Lavoratore eletto RLS nelle file di un sindacato che, a distanza di qualche mese dall’elezione, decideva di iscriversi ad un’altra O.S.. A seguito di questo cambio, il sindacato nelle cui file il Lavoratore era stato eletto RLS, lo riteneva decaduto dall’incarico e decideva di sostituirlo con il lavoratore che alle elezioni era risultato secondo nella lista. La Società convenuta prendeva atto della sostituzione, benché il sindacato a cui il Lavoratore si era iscritto avesse espresso la propria contrarietà; a fronte della posizione assunta dalla Società, il sindacato proponeva ricorso ex art. 28 Stat. Lav.
La contestazione del sindacato si fondava sul regolamento aziendale, disciplinante il funzionamento di RSU e RLS, in cui si prevedeva come unici motivi di decadenza degli RLS le dimissioni o la cessazione del rapporto di lavoro.
Nel merito, la Società evidenziava come gli ultimi Accordi Interconfederali di Confindustria del 2013 e di Confcommercio del 2014, nonché il CCNL applicato, avevano accolto il principio già espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 19769 del 2000), in base al quale il c.d. “cambio di casacca” per gli RSU costituiva una causa di decadenza, in virtù del “vincolo di mandato” che lega gli eletti al sindacato di appartenenza. Tale vincolo, a giudizio del datore di lavoro, doveva considerarsi esistente anche per gli RLS, da un lato, perché il meccanismo di elezione dei rappresentanti è il medesimo e avviene tramite liste; dall’altro, in quanto anche l’RLS, nell’esercizio delle proprie funzioni, può incidere sull’organizzazione del lavoro, prerogativa tipica delle RSU.
Le predette argomentazioni sono state condivise dal Tribunale di Trento, che ha sottolineato come il legislatore abbia inteso attribuire agli RLS uno “status assai simile” a RSA ed RSU, come si deduce anche dagli artt. 47 c. 4 e 50 c. 2 del d.lgs. n. 81 del 2008. Per questi motivi il comportamento della Società è stato ritenuto legittimo, atteso che – come si legge nel provvedimento di rigetto - adottare la scelta auspicata dall’O.S. ricorrente, avrebbe comportato per la Società “l’esporsi a censure di legittimità ben più fondate di quelle avanzate dall’organizzazione ricorrente”.
L’O.S. ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto del primo Giudice, contestando, con un unico motivo, la sostanziale equiparazione tra RSA e RLS sancita dal primo Giudice.
La Società resisteva, richiamando anche dall’art. 50 co. 2 del d.lgs. n. 81 del 2008, in base a cui gli RLS godono delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali, in ragione sia dei rilevanti compiti consultivi e propositivi attribuiti al RLS, sia della possibile coincidenza soggettiva tra le due cariche.
Rigettando nuovamente il ricorso, il Giudice dell’opposizione riteneva che la “corrispondenza biunivoca” tra le due figure si manifestasse anche “nelle modalità di elezione; nella consistenza numerica; nel riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi; nella necessaria provenienza sindacale del RLS” e confermava, così, il decreto del primo Giudice.