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Licenziamenti collettivi, i dirigenti hanno gli stessi diritti degli altri lavoratori

Nell’ambito dei licenziamenti collettivi, i dirigenti devono essere trattati come tutti gli altri lavoratori. In particolare, l’azienda che decide per una riorganizzazione che preveda esuberi anche in posizioni dirigenziali deve obbligatoriamente consultare le rappresentanze sindacali degli stessi dirigenti, pena l’illegittimità del licenziamento e il pagamento di una cospicua indennità aggiuntiva.

Lo ha chiarito una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 2227 del 25 gennaio 2019, che è estremamente importante perché ha dato per la prima volta applicazione alla nuova versione dell’articolo 24 della Legge 223/1991, modificato dalla Legge 30 ottobre 2014 n. 161. Vediamo prima di tutto cosa prevede la normativa.

 

Licenziamenti collettivi: l’iter normativo

L’articolo 24 della Legge 223/1991 riporta le norme italiane in materia di licenziamenti collettivi. Tali norme, fino al 2014, escludevano di fatto i dirigenti dalle speciali tutele garantite ai lavoratori oggetto di licenziamento collettivo. Visto che questa eccezione non era conforme alle Direttive Comunitarie, la Commissione Europea nel 2007 aveva avviato nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione, che era culminata in una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (13 febbraio 2014) che accertava la violazione da parte del nostro paese degli obblighi imposti dalle normative europee.

L’anomalia è stata sanata, appunto, dalla riforma del 2014: la Legge n. 161 ha aggiunto all’interno del primo comma la locuzione "compresi i dirigenti" e introdotto un sistema sanzionatorio di tipo indennitario, in sostituzione del regime sanzionatorio dettato dal CCNL per i licenziamenti ingiustificati.

Nello specifico, secondo la “nuova” 223 un dirigente che viene illegittimamente licenziato ha diritto a vedersi riconosciuta una indennità aggiuntiva che il giudice ha la discrezionalità di determinare tra le dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. L’entità dell’indennità deve essere commisurata alla natura ed alla gravità della violazione e non deve necessariamente essere legata al danno subito o all’anzianità del servizio.

 

La vicenda oggetto di sentenza

La vicenda oggetto della sentenza di cui ci occupiamo riguardava un dirigente che nel 2015 era stato licenziato senza preavviso dall’azienda per cui lavorava, cessata per fallimento. Egli aveva impugnato il licenziamento lamentando che il datore di lavoro non aveva comunicato l’avvio della procedura di mobilità per cessazione dell'attività anche a Federmanager, l’associazione di categoria a cui apparteneva.

 

La sentenza del Tribunale

La Corte di merito aveva rigettato l'opposizione del dirigente, ritenendo sufficiente il fatto che l’azienda avesse inoltrato comunicazione del procedimento alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e ai sindacati di categoria (FIM-CISL-Fiom, CGIL, Uilm Uil), considerati rappresentativi di tutti i lavoratori impiegati. Secondo il Tribunale, inoltre, la violazione formale da lui segnalata non poteva avergli arrecato alcun danno.

 

La sentenza della Cassazione

La Corte Suprema ha invece ribaltato la sentenza accogliendo il ricorso del dirigente. Secondo la Cassazione, l’azienda ha appunto violato la nuova formulazione dell’articolo 24 della Legge 223/1991, poiché non ha comunicato l’avvio della procedura di licenziamento collettivo a Federmanager, ritenuta unica Organizzazione Sindacale di riferimento per il lavoratore, unico soggetto capace di "accreditarsi come interlocutore stabile dell'imprenditore" e anche firmatario del Contratto Nazionale applicabile.

 

Le conseguenze per le aziende

Dalla sentenza emerge dunque come indispensabile, per le aziende che intendano avviare procedure di licenziamenti collettivi, il rispetto degli obblighi di consultazione e di informazione preventiva delle associazioni sindacali e/o delle RSA anche per i dirigenti, analogamente a quanto avviene per operai, impiegati e quadri.

I datori di lavoro che non si conformano alla normativa rischiano di pagare un caro prezzo: come abbiamo visto, la quantificazione dell’eventuale indennizzo spetta al giudice, che può anche decidere per una cifra superiore all'indennità supplementare prevista in ipotesi di licenziamento ingiustificato dalla contrattazione collettiva di categoria. Allo stesso tempo, però, occorre sottolineare come, laddove la procedura di licenziamento collettivo non includa i dirigenti, essi non possono chiedere la reintegrazione che, invece, spetta ai lavoratori con qualifica non dirigenziale.

 

Articolo di approfondimento: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2019-02-05/la-cassazione-si-pronuncia-mancata-estensione-procedura-rappresentanze-sindacali-dirigenti-loro-non-c-e-reintegrazione-ma-lauto-indennizzo--141758.php

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