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Rito Fornero: inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza resa all’esito della fase sommaria

Rito Fornero: inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza resa all’esito della fase sommaria

Causa seguita da Giacinto Favalli e Barbara Fumai

Corte d’Appello di Trento, sentenza 9 ottobre 2018 

 

La Corte d’Appello di Trento ha giudicato inammissibile il reclamo proposto avverso l’ordinanza resa all’esito della fase sommaria, saltando la fase di opposizione prevista dall’art. 1 co. 51 della L. 92/2012 (il c.d. Rito Fornero).

Il reclamante, sulla scorta di alcune pronunce della Cassazione (ad esempio, Cass. n. 14222/2016 e Cass. n. 21217/2014), ha sostenuto la sua scelta di adire direttamente la Corte d’Appello, in quanto l’ordinanza impugnata sarebbe stata pronunciata sulla base di un’istruttoria completa, in cui erano stati sentiti sei testimoni. In base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, quindi, l’ordinanza avrebbe avuto natura di sentenza e, perciò, la stessa sarebbe stata impugnabile direttamente davanti alla Corte d’appello.

L’argomentazione è stata respinta in base a due ordini di motivi: il primo di natura formale, il secondo sostanziale.

La Corte ha, in primo luogo, rilevato che il Supremo Collegio – sia nelle pronunce richiamate dal reclamante, che in altre più recenti, quali Cass. n. 15976/2017 e Cass. n. 8467/2017 -, aveva ritenuto legittima la proposizione del reclamo in assenza di opposizione, in considerazione del fatto che il provvedimento impugnato avesse una veste di sentenza, anzitutto dal punto di vista formale. Nel caso di specie, invece, il Giudice della fase sommaria aveva espressamente qualificato il provvedimento come “ordinanza ex art. 1 c. 49”, escludendo, quindi, la portata definitiva del grado di giudizio.

In secondo luogo, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla Società, la Corte di merito ha evidenziato che, durante la fase di opposizione ex art. 1 co. 51 L. 92/2012, le parti possono proporre nuove eccezioni - anche quelle in senso stretto, come quella di decadenza – e che è sempre possibile ridefinire la domanda, immutati i fatti costitutivi, oltre ad allegare nuove circostanze integrative ed ampliare ed integrare i mezzi di prova (così, Cass. n. 25046/2015). Per questi motivi, la Corte ha ritenuto di escludere che l’unificazione delle due fasi potesse operare in base alla scelta processuale di una delle parti, atteso che tale scelta sarebbe stata idonea a limitare il diritto di difesa delle altre parti

La Corte d’appello di Trento, dunque, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, pare ritenere ammissibile l’ipotesi dell’unificazione della fase sommaria e di opposizione, solo se operata del Giudice di primo grado; inammissibile, invece, la medesima decisione se decisa da una delle parti, attesa la potenziale lesione del diritto di difesa di una dell’altra parte.

 

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