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L'Inps apre alle convivenze di fatto e alle nuove unioni civili

L'Inps apre alle convivenze di fatto e alle nuove unioni civili

A cura di Jacopo Moretti e Maddalena Saccaggi

A quasi un anno dall'emanazione della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (più conosciuta come Legge Cirinnà ) che ha disciplinato le convivenze di fatto e le unioni civili tra persone dello stesso sesso, l'Inps, con la Circolare n. 84 del 5 maggio 2017 , fornisce chiarimenti circa gli effetti di tale Legge su prestazioni a sostegno del reddito erogate in favore dei conviventi di fatto e in favore di persone dello stesso sesso legate da unione civile.

Ai sensi della precitata Legge n. 76/2016, per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile; per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica. La fonte regolatrice dei rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto relativi alla loro vita in comune può essere di natura negoziale, ossia il c.d. contratto atipico di convivenza.

Quanto alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, la stessa Legge statuisce che: "al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" (art. 1, comma 20).

In ragione dell'introduzione di queste due nuove posizioni soggettive meritevoli di tutela, vengono così estesi, anche ai conviventi di fatto e in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso, l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e gli Assegni Familiari (AF).

Come noto:

(i) l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) erogato dall'Inps spetta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti iscritti alle casse gestite dall'Inps, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente (disoccupazione, CIGS, maternità), dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in servizio e in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali;

(ii) gli Assegni Familiari (AF) di cui al DPR 30 maggio 1955, n.797 sono prestazioni erogate per il sostegno delle famiglie di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.

Per le suddette prestazioni, la Circolare n. 84/2017 stabilisce quale sia il nucleo di riferimento per le unioni civili e come si determini, in caso di convivenza, il reddito di riferimento.
Quanto al nucleo di riferimento per le unioni civili, la Circolare prevede i seguenti tre casi:

1) nucleo in cui solo una delle due parti dell'unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale: sarà riconosciuta la prestazione familiare (AFN o AF) alla parte dell'unione civile priva di posizione tutelata.

2) Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell'unione nati precedentemente all'unione stessa: (i) nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l'affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi; (ii) ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto - lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva - garantisce il diritto all'ANF/AF per i figli dell'altra parte dell'unione civile.

3) Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l'unione: l'assegno potrà essere erogato dall'Inps allorché il figlio sia stato inserito all'interno dell'unione civile.

Quanto al reddito di riferimento per le convivenze di fatto, la Circolare dispone che, ai fini della determinazione dello stesso, è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, che abbiano stipulato il contratto di convivenza, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

La Circolare prevede, inoltre, che l'assegno per congedo matrimoniale – quale prestazione previdenziale prevista per ciascun lavoratore o lavoratrice che contragga matrimonio civile o concordatario, per un congedo della durata di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data corrisposta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto - spetti anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.

La Circolare precisa, anche, che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.
La Circolare fornisce, altresì, le indicazioni operative per richiedere le prestazioni di che trattasi:

a) la domanda potrà essere inoltrata all'Inps in via telematica, seguendo le procedure già esistenti per le prestazioni di riferimento;

b) nella domanda per le suddette prestazioni familiari il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000, lo stato di "coniuge", "unito civilmente", "convivente di fatto" ex comma 50 dell'art.1 della legge 76/2016;

c) per quanto riguarda la qualificazione di "unito civilmente" ai sensi del comma 3, art.1 della legge n.76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti dell'unione civile registrati nell'archivio dello stato civile;

d) trattandosi di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/unito civilmente/convivente di fatto ai sensi del comma 50 della legge 76/2016.

In chiusura, la Circolare stabilisce che le disposizioni "hanno effetto, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, a decorrere dal 5 giugno 2016".

 

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