Pagamento dell’assegno postale
A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
L’autorizzazione al pagamento di un assegno postale, da eseguirsi non in tempo reale, non può essere fondato, ai sensi dell’art. 71, comma 1 e 6 del d.p.r. n. 256 del 1989, sul riscontro della sigla numerica od alfanumerica indicata sul titolo di pagamento ma deve avere ad oggetto la verifica della corrispondenza della sottoscrizione apposta sul titolo con quelle contenute nel fac simile depositato presso la banca trattaria.
L’applicabilità del regime di controllo semplificato, regolato dall’art. 71, sesto comma, d.p.r. n. 256 del 1989, richiede non soltanto che il pagamento sia in tempo reale e non mediante stanza di compensazione (art. 125 d.p.r. n. 256 del 1989) ma anche che la sigla numerica od alfanumerica sia indicata preventivamente nella scheda contenente il fac simile della sottoscrizione del titolare del conto o dei suoi delegati, regolarmente depositata e se ne fornisca puntuale riscontro probatorio.
L’onere della prova dell’adempimento degli obblighi sopra delineati spetta al trattario il quale non può sottrarsi a tale riscontro nell’ipotesi in cui le sottoscrizioni contenute nella scheda fac simile siano illeggibili.
Cass. 27 marzo 2017, sent. n. 7764