Agenzia – indennità di fine rapporto – indennità aggiuntiva – nullità per difetto di causa
A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano
L’agente Alfa ha convenuto in giudizio le Compagnie di assicurazione preponenti chiedendo la condanna, nei loro confronti, al pagamento delle indennità di fine rapporto e delle indennità aggiuntive previste da un’appendice al contratto di agenzia, sull’assunto della giusta causa di recesso, rappresentata da un “progressivo atteggiamento di ostilità delle mandanti, manifestatosi nella riduzione del monte sconti, nella imposizione di limiti assuntivi”, etc..
Le convenute, costituendosi in giudizio, hanno eccepito la mancanza di giusta causa del recesso, nonché la nullità delle pattuizioni di cui all’appendice contrattuale che prevedevano l’indennità aggiuntiva.
In particolare, le Compagnie chiarivano che la decisione di non continuare a distribuire alcune polizze non era dipesa da una scelta arbitraria, ma scaturite da provvedimenti assunti dall’Isvap; che i limiti assuntivi avevano riguardato non solo Alfa, ma ben altre 26 agenzie; che era del tutto indimostrata la riduzione del monte sconti.
Il Tribunale, ravvisata la insussistenza della giusta causa, “derubricava” il recesso qualificandolo come “recesso con indicazione dei motivi”; riconosceva all’agente le indennità ex artt. 25, 26, 27 28 e 33 Ana 2003, applicabile ratione temporis al caso di specie, mentre negava il diritto di Alfa all’indennità aggiuntiva prevista nell’appendice contrattuale, ritenendo la nullità delle relative pattuizioni contrattuali.
In particolare, il Tribunale affermava che l’indennità aggiuntiva in questione - che prevedeva la “paternità e proprietà del portafoglio a favore dell’agente e la sua facoltà di optare, in caso di scioglimento del rapporto per qualsivoglia motivo, per la liquidazione di tutto il portafoglio, ciò che si traduce in una indennità aggiuntiva pari alla somma di tutte le provvigioni e incentivazioni liquidate negli ultimi 36 mesi – era del tutto anomala nel settore e non trovava alcuna giustificazione concreta né alcun fondamento in una contropartita individuabile in capo alle mandanti; costituiva una ingiustificata duplicazione delle indennità percepite ex art. 25-33 Ana; e che, in definitiva, era del tutto priva di causa, non potendo quest’ultima ravvisarsi in un fantomatico intento liberale della Compagnia in favore dell’agente, essendo detto intento del tutto estraneo all’assetto di interessi tipico di un contratto a prestazioni corrispettive quale quello di agenzia.
Tribunale di Milano, sentenza del 24 aprile 2017