Perizia contrattuale
Cass. 28 giugno 2016, sent. n. 13291
Ricorre l’ipotesi della perizia contrattuale quando le parti devolvono a uno o più terzi, scelti per una particolare competenza tecnica, la formulazione di un apprezzamento tecnico che le parti stesse si impegnano preventivamente ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva . Tale figura condivide con l'arbitrato libero lo scopo di eliminare, su basi trattative o conciliative, una controversia, ma se ne differenzia per la natura di questa - tecnica per la perizia, giuridica per l'arbitrato - ma non per gli effetti, dato che in entrambi il contrasto è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che le parti si impegnano preventivamente a rispettare".
La perizia contrattuale si distingue, altresì, dall'arbitraggio perchè l’arbitro-perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere, da ciò conseguendo che nel caso di perizia contrattuale va esclusa l'esperibilità della tutela tipica prevista dall'art. 1349 c.c. per manifesta erroneità o iniquità della determinazione del terzo, trattandosi di rimedio circoscritto all'arbitraggio, in quanto presuppone l'esercizio di una valutazione discrezionale e di un apprezzamento secondo criteri di equità mercantile, inconciliabili con l'attività strettamente tecnica dell'arbitro-perito.
A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano