Agenzia – diritto di esclusiva
Cass. 30 gennaio 2017, sent. n. 2288
Il diritto alla provvigione c.d. indiretta compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva o di captazione di clienti riservati all'agente attraverso l'intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata. E poichè la nozione di affare, rilevante ai fini applicativi della norma, è essenzialmente di ordine economico, il giudizio non dipende dalla tecnica negoziale prescelta nè dal luogo in cui questa è posta in essere. Pertanto, anche la conclusione di affari al di fuori della zona di esclusiva dell'agente, con una società che a sua volta provveda alla distribuzione del prodotto ad imprenditori affiliati operanti, invece, nel predetto ambito territoriale, costituisce violazione della zona di esclusiva ove vi concorra il preponente (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con accertamento non sindacabile, aveva ritenuto sussistente la sottrazione della clientela di zona attraverso l'intervento della preponente capogruppo, che si era consapevolmente avvalsa dell'attività del proprio agente operante nella zona della capogruppo, per soddisfare gli ordinativi di merce dei vari esercizi commerciali affiliati, operanti nelle zone di altri agenti).
A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano