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Il punto su: pirateria on line, ruolo e responsabilità dell'internet service provider

Il punto su: pirateria on line, ruolo e responsabilità dell'internet service provider

A cura di Vittorio Provera

Il fenomeno della diffusione e condivisione on line di contenuti video digitali e la conseguente eventuale violazione di diritti di privativa e di autore, costituisce uno degli argomenti più delicati ed anche controversi nell'attuale panorama giurisprudenziale, anche considerando che intervengono regolamentazioni normative di diversa natura: dalle norme del codice civile, alle Direttive Europee recepite da successive leggi interne, alle disposizioni del Codice di Proprietà Industriale ed ai Regolamenti delle varie Autorità Garanti.

Inoltre, la rapidissima evoluzione delle tecnologie informatiche, telematiche e di diffusione dei servizi on line non sempre agevola l'esatta individuazione ed accertamento dei profili di responsabilità in attività illecite, correlate al fenomeno della pirateria digitale.

Quest'ultima può essere sinteticamente riassunta in due principali attività:

i) la registrazione differita e illecita (attraverso lo scarico dalle reti di comunicazione elettronica dei contenuti audio, video ed audiovisivi (il cd downloading);

ii) la fruizione di contenuti audio, video ed audiovisivi in tempo reale, attraverso l'accesso a siti web (ovviamente non autorizzati a consentire tale attività) o comunque tramite internet (il cd streaming).

Entrambe dette operazioni sono sostanzialmente rese possibili dalla presenza dagli intermediari dei servizi on line o "Internet Service Provider" (I.S.P.). Questi soggetti sono, ovviamente, indispensabili in generale per garantire il funzionamento e la diffusione dei servizi internet, sono organizzati in forma di imprese, spesso multinazionali ed hanno consentito lo sviluppo del mercato digitale, fornendo le tecnologie informatiche e telematiche, nonché i servizi di orientamento, diffusione, filtro e raccordo, con le attività pubblicitarie e di marketing, favorendo quindi anche l'accrescimento del mercato elettronico o virtuale.
Nell'ambito delle figure I.S.P. possiamo individuare, fra gli altri e per le finalità che qui interessano, due principali soggetti i cosiddetti I.S.P. passivi (o hosting providers passivi) , ovvero coloro che si limitano a svolgere una funzione di diffusione passiva dei contenuti mettendo a disposizione la piattaforma; ed i cosiddetti I.S.P. attivi (o hosting providers attivi) i quali, invece, non hanno il mero ruolo di intermediari di servizi tecnici ma intervengono attivamente nella selezione, aggregazione, elaborazione e presentazione finale dei contenuti.

Delineato sommariamente il quadro di riferimento, si riporta una interessante pronuncia del Tribunale di Roma del 27 aprile 2016 , emessa dalla Sezione Specializzata in materia di Impresa, che ha fornito alcuni elementi interessanti per esattamente inquadrare il ruolo dell'I.S.P. attivo ed i profili e ambiti di responsabilità al medesimo imputabili.
La vicenda tra origine da un atto di citazione notificato da un'importante Società, concessionaria per l'esercizio di talune emittenti televisive note al grande pubblico, peraltro titolare dei relativi marchi e produttrice di tutta una serie di programmi televisivi di cui detiene i diritti di sfruttamento.

La medesima aveva chiamato in giudizio una Azienda operante nel settore della diffusione on line di prodotti audio e video attraverso propri portali internet e relative strutture, la quale aveva immesso in rete sequenze e frammenti di programmi di parte attrice, in modalità streaming utilizzando un proprio sito.
Nell'atto introduttivo, pertanto, si denunciava un'attività lesiva sia dei diritti esclusivi di autore (anche ex artt. 78 ter e 79 L.d.A.), che dei diritti di proprietà industriale, nonché un illecito concorrenziale.
Pertanto era stato richiesto al Tribunale di:

(i) inibire la prosecuzione di tali attività;

(ii) condannare la convenuta a rimuovere dai server e conseguentemente disabilitare l'eventuale accesso ai siti internet riproducenti i contenuti dei programmi illecitamente messi in rete;

(iii) riconoscere il risarcimento dei danni, con altre domande accessorie.

L'Azienda convenuta in giudizio, a prescindere da eccezioni di carattere procedurale quali il difetto di giurisdizione del giudice italiano (poiché la Società aveva sede ed operava negli Stati Uniti dove si trovano i server), affermava nel merito di non avere alcun obbligo di sorveglianza e ricerca attiva dei contenuti caricati dagli utenti, poiché la medesima si sarebbe limitata, quale social network, ad offrire spazi virtuali che permettessero a ciascuno utente di ricercare e visionare un vasto archivio di contenuti audiovisivi pubblicati da terzi, nonché - agli utenti registrati - di pubblicare e condividere con terzi video e filmati anche propri.

In sostanza un ruolo limitato di messa a disposizione di una piattaforma, in cui avrebbe svolto solo attività tecniche, non intervenendo sui contenuti, né collaborando alla loro realizzazione o gestione. Tale ruolo rientrando, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 70/2003 nel cd hosting passivo, non avrebbe determinato – per la convenuta -alcun obbligo di sorveglianza e ricerca attiva dei contenuti caricati dagli utenti. Infine riteneva generica la diffida.
Ad esito di una consulenza tecnica disposta in causa, si era tuttavia accertato che la piattaforma video dell'Azienda citata in giudizio (che peraltro rientrava tra gli undici più famosi portali di contenuto digitale del mondo), offriva gratuitamente a tutti gli utenti contenuti video in parte creati dalla medesima; in parte caricati dagli stessi utenti, nonché i cd video "published" creati e selezioni dal personale della Società, disponibili nelle sezioni più frequentate del sito ed utilizzate per la vendita di spazi pubblicitari.

Non solo, il modello di business prevedeva l'offerta di contenuti gratuiti, ma correlata ad una notevole raccolta di pubblicità, in grado di generale ricavi significativi, con un sistema anche di analisi e tracciatura del consumatore e di valutazione dell'efficacia dell'inserzione inserita nell'ambito della diffusione di determinati contenuti. Il tutto disciplinato meticolosamente da regole di servizio di video sharing.
In tale contesto, i Giudici hanno accertato che l'attività svolta dalla convenuta non possa ricondursi nell'ambito del mero "hosting passivo" come sopra definito, consistente nella mera messa a disposizione di piattaforma per la comunicazione, trattandosi invece di "una complessa e sofisticata organizzazione di sfruttamento pubblicitario dei contenuti immessi in rete, che vengono selezionati, indirizzati, correlati, associati ad altri arrivando a fornire all'utente un prodotto audiovisivo di alta qualità e complessità, dotato di una sua precisa e specifica autonomia".

Quanto sopra anche attraverso la presenza di un team editoriale per la selezione dei contenuti ed un sistema di valutazione degli utenti.

Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto, che anche in presenza di una figura cosiddetta di "hosting provider attivo", questi (alla luce del principio di cui all'art. 17 D. Lgs. 70/2003) non può essere soggetto ad un obbligo generale di preventiva sorveglianza e di controllo del materiale "in quanto ciò determinerebbe una inammissibile compressione del diritto di informazione e di libertà di espressione"; ciò non di meno tale situazione determina una precisa responsabilità ogni volta in cui l'Azienda impegnata in tale attività venga messa a conoscenza, da parte del titolare dei diritti lesi o in altro modo, della natura illecita di tale attività. In tal caso l'Azienda deve immediatamente attivarsi per informare le Autorità competenti e rimuovere i contenuti illecitamente diffusi, disabilitando altresì gli accessi. Proseguendo, invece, nel fornire elementi che consentono la reiterazione delle condotte in violazione dei diritti di terzi, la medesima incorre in specifiche responsabilità.

Nel caso di specie, la parte attrice aveva inviato due diffide che contenevano le indicazioni delle violazioni riscontrate senza alcun esito. Pertanto, da quel momento, la condotta omissiva dell'Azienda citata in giudizio (che non ha provveduto alla rimozione e cessazione delle illecite diffusioni) ha integrato un comportamento illegittimo, fonte di un diritto al risarcimento danni, oltre che alla cessazione delle condotte denunciate, con relative inibitorie.

In merito alle caratteristiche della diffida, l'Autorità Giudicante ha precisato che la medesima, per essere efficace, non deve dettagliare tutti gli indirizzi telematici URL – Uniform Resource Locator (che nella terminologia informatica indica le sequenze di caratteri che identificano un univocamente un indirizzo di una risorsa in internet presente su un host server come ad esempio un documento, una immagine, un video), ma è sufficiente l'individuazione dei contenuti attraverso il nome o titolo dei programmi diffusi in internet in modo illecito (tanto più se trattasi di programmi noti e conoscibili per la presenza sui medesimi dei loghi delle emittenti).

Si tratta di una decisione che è destinata a sollecitare un intervento concreto dei providers i quali, anche a fronte di mera diffida stragiudiziale, devono attivarsi per accertare e assumere consapevolezza di eventuali fatti lesivi di diritti altrui, con ogni relativo conseguente comportamento anche di rimozione ex post.

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