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La parte che agisce in giudizio temerariamente può essere condannata d'ufficio al risarcimento del danno anche in conformità con le Linee Guida Comunitarie

La parte che agisce in giudizio temerariamente può essere condannata d'ufficio al risarcimento del danno anche in conformità con le Linee Guida Comunitarie

A cura degli avv.ti Stefano Beretta, Bonaventura Minutolo e Francesco Torniamenti

Tribunale di Torino 14 marzo 2017

Il Giudice, qualora ravvisi la responsabilità aggravata dell'attore ex art. 96 c.p.c., per aver promosso un giudizio temerario, è tenuto – pur in mancanza di una domanda apposita del convenuto - a condannarlo al risarcimento del danno in favore della controparte, ciò anche nel rispetto dei principi e delle direttive dettati in ambito Comunitario.
Così ha statuito il Tribunale di Torino, all'esito di un giudizio promosso da un perito assicurativo nei confronti di una compagnia assicuratrice sua ex cliente. L'attore lamentava che la compagnia, dopo anni di collaborazione, non gli avesse conferito più alcun incarico senza disdettare per iscritto una scrittura privata stipulata tra le parti dalla quale si sarebbe evinto – a dire dell'attore – l'obbligo della compagnia a conferirgli incarichi peritali. Di conseguenza, l'attore chiedeva di essere risarcito – a titolo di lucro cessante – di un importo pari alla media annua dei compensi dallo stesso percepiti in passato dalla compagnia quale corrispettivo degli incarichi svolti.

La compagnia si difendeva sostenendo che la scrittura privata in oggetto disciplinava le modalità di esecuzione degli incarichi peritali – ove conferiti – e, invece, non garantiva all'attore l'assegnazione di nuove perizie.
Il Tribunale, in accoglimento delle difese della convenuta, respingeva la domanda attorea, accertando che il documento in oggetto consisteva in un mero accordo normativo dal quale non poteva evincersi alcun diritto del perito a ricevere mandati per il futuro e che la compagnia, come ogni imprenditore, aveva l'insindacabile facoltà di individuare i professionisti a cui affidare i singoli incarichi di consulenza.
Decisa la causa nel merito, il Tribunale – dopo aver premesso che l'attore aveva agito temerariamente e con colpa grave - lo condannava d'ufficio al risarcimento del danno in favore della convenuta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ritenendo tale provvedimento necessario per disincentivare le azioni giudiziarie manifestamente infondate che, di fatto, rallentano il funzionamento del sistema giudiziario, ostacolando il diritto dei cittadini ad avere processi di durata ragionevole, diritto garantito, tra l'altro, anche dall'art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo.
La condanna del convenuto al risarcimento del danno per lite temeraria veniva valutata dal Giudice doverosa, anche in attuazione al principio n. 2 della raccomandazione N. R. (84) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa "Sui principi della procedura civile tendenti a migliorare il funzionamento della Giustizia", per cui i Tribunali sono tenuti a condannare chi promuove giudizi manifestamente infondati al pagamento di una sanzione o a risarcire il danno alla controparte.

Il giudice, sul punto, richiamava altresì le c.d. "Saturn Guide Lines for Judical Time Management" adottate, nel dicembre 2013, dalla Commissione europea per l'Efficacia della giustizia ("CEPEJ") del Consiglio d'Europa. Tali Linee Guida, tra l'altro, invitano i Giudici a scoraggiare tutti i tentativi delle parti di dilatare la lunghezza dei procedimenti anche attraverso l'applicazione di apposite

 

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