In tema di indennità meritocratica, la richiesta dell'agente che ha ad oggetto voci diverse non è idonea ad interrompere la decadenza
Tribunale di Roma, Sentenza n° 186, 12 gennaio 2017
Due agenti, cessato il rapporto d’agenzia, sono ricorsi al Giudice del Lavoro di Roma per chiedere la condanna dell’ex preponente al pagamento dell’indennità meritocratica ai sensi dell’art. 1751, comma 3, cod. civ. Gli stessi sostenevano di aver interrotto i termini di decadenza con una missiva in cui veniva lamentata la “mancata corresponsione dei premi di produttività”.
La società, costituendosi in giudizio, eccepiva l’intervenuta decadenza, rilevando che la missiva in esame non fosse idonea ad interromperne il termine di decadenza. In proposito, la società richiamata la giurisprudenza della Cassazione secondo cui “allorquando la richiesta dell'agente abbia ad oggetto voci specifiche e diverse dall'indennità di cui all'art. 1751 cod. civ., il richiedente è tenuto a specificare che le diverse voci sono finalizzate proprio alla determinazione dell'indennità di cessazione del rapporto, rimanendo altrimenti escluso ogni possibile collegamento tra la richiesta avente un oggetto specifico e diverso e detta indennità” (Cass. Sez. 2 Civ., 20 giugno 2011 n. 13530, in CED, Cassazione, 2011).
Il Giudice del lavoro, accogliendo le tesi della società, ha dichiarato i ricorrenti decaduti dal diritto all’indennità invocata. Infatti, secondo il la sentenza in commento, la missiva non era idonea ad interrompere la decadenza, in quanto “il ricorrente ha lamentato la “mancata corresponsione dei premi di produttività”, senza alcun cenno all’indennità meritocratica rivendicata. Infatti, ritiene il giudice che l’indennità di cui all’art 1751, prevista dal legislatore all’atto della cessazione del rapporto, sia emolumento del tutto distinto dal premio di produttività”.
Causa seguita da Mariapaola Rovetta e Stefano Trifirò