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È legittimo il contratto a termine stipulato in vigenza del d.lgs. 368/2001 che individua l’esigenza di assunzione

È legittimo il contratto a termine stipulato in vigenza del d.lgs. 368/2001 che individua l’esigenza di assunzione nell’acquisizione di una nuova commessa, a prescindere dalla prova del fatto che il lavoratore è stato utilizzato nell’ambito di quest’ultima.

Causa seguita da Tommaso Targa

Cassazione civile, sez. lav., sentenza 22 dicembre 2017

Il caso deciso dalla sentenza in commento riguarda un’assunzione a termine avvenuta ai sensi del d.lgs. 368/2001. In base alla normativa vigente all’epoca dei fatti, l’assunzione a termine era consentita solamente a fronte di un’esigenza “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”.

Nel caso di specie, l’assunzione era stata motivata dall’acquisizione di una nuova commessa, da parte di una società operante nel settore della cantieristica navale.

Il lavoratore, impugnando l’assunzione, aveva contestato la pretesa genericità della causale poiché essa non specificava le ragioni che avevano imposto la sua assunzione a termine al fine di far fronte alla nuova commessa.

In primo grado, il Tribunale aveva accolto il ricorso del lavoratore, ritenendo che la lettera di assunzione avrebbe dovuto specificare in che modo l’acquisizione della nuova commessa costituiva il necessario presupposto per l’assunzione a termine del ricorrente, tenuto conto delle mansioni a lui concretamente assegnate, peraltro modificate in corso d’opera.

In secondo grado, la Corte d’Appello aveva, invece, accolto l’impugnazione della società, rigettando le pretese del lavoratore.

In sede di legittimità, con la sentenza in commento, la Cassazione ha confermato il decisum della Corte d’Appello, ritenendo sufficientemente specifica la causale di assunzione: essendo pacifico che il ricorrente era stato assunto con mansioni necessarie a far fronte alla nuova commessa, e che effettivamente il medesimo era stato adibito alla stessa, il contratto a termine è valido sotto il profilo formale e sostanziale. Ciò a prescindere dal fatto che - in costanza del rapporto a termine e della successiva proroga - le mansioni del lavoratore fossero state parzialmente modificate, perché sono comunque rimaste nell’ambito dell’esecuzione della commessa di che trattasi.

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