Di Stefano Trifirò
L’auspicata fine della pandemia, almeno nei Paesi in cui il piano vaccinale e il distanziamento è andato oltre ogni migliore aspettativa - pandemia che aveva portato alla chiusura degli uffici e delle aziende con ricorso al massiccio lavoro da casa - avrà modificato il mondo del lavoro?
Facendo un passo indietro occorre soffermarsi sul fatto che la rivoluzione di internet e della digitalizzazione, in una parola la tecnologia, nonché la pandemia - ci hanno traghettato verso un nuovo mondo del lavoro.
Ci si chiede allora se ancora la nostra nozione codicistica di lavoro subordinato e lavoro autonomo sia attuale, alla luce dei cambiamenti che la economia, la tecnologia e il la storia di questo nuovo mondo ci impongono.
Gli storici sostengono che l’umanità ha sempre avuto bisogno degli “shock” per crescere, a seguito dei quali si è sempre innovato.
In Italia il lockdown conseguente alla pandemia è stato un’occasione per le aziende per sperimentare nuove forme di lavoro codificate nella loro veste legislativa così detta di “lavoro agile”. Ma in realtà un mix di fattori che sfuggono all’attuale inquadramento giuridico, hanno profondamente innovato le modalità di lavoro.
Il DPCM del 4 marzo 2020 aveva stabilito che il lavoro agile può essere applicato anche al lavoro subordinato. L’impatto è stato travolgente per le aziende e dipendenti, ma anche per i lavoratori autonomi che hanno dovuto adattarsi a nuove improvvise situazioni, laddove senza lo shock della pandemia e del lockdown invece ci sarebbero voluti anni.
E quindi, a seguito di quanto successo, ci si chiede: possiamo continuare a tenere fermo il concetto di estrazione romanistica su cui si basa il nostro ordinamento, obbligazione di risultato, legata al rapporto di lavoro autonomo e obbligazione di mezzi, legata al rapporto di lavoro subordinato?
Sembra che i tempi siano maturi per una riforma.
La prestazione lavorativa data di fatto in regime di smart working durante la pandemia, ha presupposto una modalità di organizzazione basata sulla flessibilità, sull’autonomia nella scelta dei luoghi, tempi anche a fronte di una maggiore responsabilizzazione del prestatore di lavoro, tutti fattori non inquadrabili nella rigidità delle categorie note.
Grazie alla crescita delle tecnologie è possibile passare a un'altra impostazione che ponga al centro dell’organizzazione del lavoro l’individuo, e nella quale conti di più il risultato della prestazione lavorativa, la partecipazione e la cooperazione, impostazione che si adatta meglio a recepire l’innovazione dei nuovi lavori e le relative mansioni.
Riesce difficile accettare oggi un ragionamento basato sul fatto che è sufficiente, per essere retribuiti, mettere a disposizione del datore di lavoro solo le proprie energie lavorative, senza obbligo di risultato. Sarebbe più adeguato retribuire la prestazione sulla base di una mansione proficuamente svolta nell’interesse dell’impresa, intesa come comunità di lavoro laddove imprenditori e lavoratori collaborano per il fine comune: vale a dire l’interesse dell’impresa.
In Europa si sta pensando di introdurre dei parametri di valutazione che tengano conto della mansione svolta, collegati con degli indicatori di prestazioni ritagliati ad personam.
Forse neanche per i lavori dove la prestazione lavorativa deve essere data necessariamente all’ interno di un sito lavorativo si potrà ricorrere al vecchio inquadramento di cui all’art 2094 cod civ. secondo cui è lavoratore subordinato chi presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Così come è di tanti altri lavori conseguenti alle grandi trasformazioni – climatiche, digitali e demografiche, nonché conseguenti all’ utilizzo della ( A. I.) intelligenza artificiale- robot, per i quali occorrerà formulare nuovi istituti giuridici che superino i vecchi concetti della locatio operis e locatio operarum e pongano al centro la prestazione lavorativa misurata e valorizzata sulla base della sua incidenza nella realizzazione dell’interesse dell’impresa nella sua accezione di comunità di lavoro come sopra definita.